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Ordinanza 418/1990 ECLI:IT:COST:1990:418 Generato dall'IA

Ordinanza 418/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 418/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Regesto Legislator

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Ordinanza 418/1990 · Corte costituzionale: ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Parole chiave

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pena detentiva sostitutiva pena privativa della libertà carcerazione in vista di consegna controllo periodico della detenzione sospensione condizionale della carcerazione carcerazione cautelativa
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 108, primo

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema

penale) promosso con ordinanza emessa il 15 febbraio 1990 dal

Tribunale di sorveglianza di Ancona nel procedimento di sorveglianza

relativo a De Santis Gabriele, iscritta al n. 290 del registro

ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 15 febbraio 1990 il

Tribunale di sorveglianza di Ancona ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 108, primo comma, della legge

24 novembre 1981, n. 689, rilevandone il contrasto:

a) con gli artt. 3, 13 e 27 Cost., nella parte in cui prevede,

in caso di violazione delle prescrizioni inerenti alla libertà

controllata, l'automatismo della conversione della parte di libertà

non ancora eseguita in un ugual periodo di reclusione o di arresto, a

seconda della pena pecuniaria originariamente inflitta, non

consentendo alcuna discrezionalità del giudice di sorveglianza sulla

determinazione della conversione;

b) con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui

non specifica il momento dal quale far decorrere la conversione della

sanzione sostitutiva in pena detentiva, dando così luogo ad un

divario interpretativo riscontrabile nella giurisprudenza di

Cassazione;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che appare privo di fondamento il presupposto

interpretativo da cui parte il giudice a quo in base al quale la

conversione ex art. 108, primo comma, della legge n. 689 del 1981

sarebbe automatica e non consentirebbe, al giudice di sorveglianza,

alcuna discrezionalità nella determinazione della conversione;

che, invero, l'ultima parte del predetto art. 108, primo comma,

testualmente dispone che nel caso di decisione sulla conversione de

qua "non si applica il disposto dell'art. 67" della legge n. 689 del

1981 e quindi è possibile, per il giudice, la scelta tra la

conversione in un periodo di reclusione o di arresto, a seconda della

pena pecuniaria originariamente inflitta, e l'applicazione di una

misura alternativa alla detenzione (affidamento in prova o

semilibertà);

che, d'altra parte, neanche sussiste il lamentato divario di

giurisprudenza che testimonierebbe la mancata precisazione del

momento dal quale far decorrere la conversione della sanzione

sostitutiva in pena detentiva;

che, in proposito, va rilevato che delle due sentenze citate dal

giudice a quo a sostegno di quest'ultima affermazione, la prima

(Cass. pen., Sez. IV, 14 dicembre 1985, n. 1010) si riferisce

all'art. 66 della legge n. 689 del 1981 mentre solo la seconda (Cass.

pen., Sez. I, 16 aprile 1987, n. 473) si riferisce effettivamente

all'impugnato art. 108, primo comma;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale

sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Ancona va dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 108, primo comma, della legge 24 novembre

1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) sollevata, in riferimento

agli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di

sorveglianza di Ancona, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 settembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI