Ordinanza 410/1990 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAcodice di procedura penale del 1930, promosso con ordinanza emessa il
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 3 della Costituzione; Ordinanza 410/1990 · Corte costituzionale: codice di procedura penale del 1930, promosso con ordinanza emessa il
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 263- ter del
codice di procedura penale del 1930, promosso con ordinanza emessa il
6 febbraio 1990 dal Tribunale di Bologna nel procedimento penale a
carico di Ciaramitaro Antonio, iscritta al n. 254 del registro
ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale di Bologna con ordinanza del 6 febbraio
1990 ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità dell'art. 263- ter del codice di procedura
penale del 1930, nella parte in cui, secondo la costante
giurisprudenza della Corte di cassazione, "rende priva di sanzione
processuale la violazione dei termini risultanti dalla somma del
termine di 24 ore previsto per la trasmissione degli atti da parte
dell'autorità che ha emesso il provvedimento sottoposto a riesame e
di quello previsto per la decisione del tribunale"; e che nel
giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che l'ordinanza di rimessione si limita a denunciare
una mera disparità di fatto, derivante dalla maggiore o minore
sollecitudine nell'invio degli atti, ad opera dell'autorità che ha
emesso il provvedimento impugnato, al giudice del riesame, e, come
tale, ininfluente sotto il profilo della legittimità costituzionale,
non incidendo sulla legittimità di una norma le eventuali carenze
relative alla sua concreta applicazione (v. ordinanze n. 1059 del
1988, n. 505 del 1987);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 263- ter del codice di procedura penale del
1930, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Tribunale di Bologna con ordinanza del 6 febbraio 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA