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Ordinanza 410/1990 ECLI:IT:COST:1990:410 Generato dall'IA

Ordinanza 410/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 410/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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codice di procedura penale del 1930, promosso con ordinanza emessa il

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 410/1990 · Corte costituzionale: codice di procedura penale del 1930, promosso con ordinanza emessa il

Parole chiave

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osservanza dei termini durata eccessiva del procedimento costituzionalità motivazione inadeguata delle censure costituzionali violazioni delle norme procedurali requisito costituzionale

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
1990 ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 263- ter del

codice di procedura penale del 1930, promosso con ordinanza emessa il

6 febbraio 1990 dal Tribunale di Bologna nel procedimento penale a

carico di Ciaramitaro Antonio, iscritta al n. 254 del registro

ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Bologna con ordinanza del 6 febbraio

1990 ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità dell'art. 263- ter del codice di procedura

penale del 1930, nella parte in cui, secondo la costante

giurisprudenza della Corte di cassazione, "rende priva di sanzione

processuale la violazione dei termini risultanti dalla somma del

termine di 24 ore previsto per la trasmissione degli atti da parte

dell'autorità che ha emesso il provvedimento sottoposto a riesame e

di quello previsto per la decisione del tribunale"; e che nel

giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che l'ordinanza di rimessione si limita a denunciare

una mera disparità di fatto, derivante dalla maggiore o minore

sollecitudine nell'invio degli atti, ad opera dell'autorità che ha

emesso il provvedimento impugnato, al giudice del riesame, e, come

tale, ininfluente sotto il profilo della legittimità costituzionale,

non incidendo sulla legittimità di una norma le eventuali carenze

relative alla sua concreta applicazione (v. ordinanze n. 1059 del

1988, n. 505 del 1987);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 263- ter del codice di procedura penale del

1930, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Tribunale di Bologna con ordinanza del 6 febbraio 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA