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Ordinanza 408/1990 ECLI:IT:COST:1990:408 Generato dall'IA

Ordinanza 408/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 408/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 5°, del

Regesto Legislator

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art. 36 della Costituzione, art. 2126 cod. civ; Ordinanza 408/1990 · Corte costituzionale: 7, comma 5°, del

Parole chiave

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indennità suppletiva indennità giornaliera di malattia accredito per compiti assistenziali sospensione delle prestazioni assegno per grandi invalidi prestazioni compensative

Disposizioni normative citate

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art. 36 della Costituzione
Stato ha sollevato, in riferimento all'art. 36 della Costituzione,
art. 2126 cod. civ
base all'art. 2126 cod. civ., il diritto del prestatore di lavoro a
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 5°, del

d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 ("Ordinamento interno dei servizi

ospedalieri") e dell'art. 29, commi 2° e 3°, del d.P.R. 20 dicembre

1979, n. 761 ("Stato giuridico del personale delle unità sanitarie

locali"), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 18 gennaio 1990 dal TAR del

Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Gaglio Alfonso contro

la U.S.L. n. 1 Triestina, iscritta al n. 317 del registro ordinanze

1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23,

prima serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 22 dicembre 1989 dal Consiglio di Stato

sul ricorso proposto dalla U.S.L. n. 8 delle Marche-Senigallia contro

Giunti Maurizio, iscritta al n. 330 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, con ordinanza del 12 dicembre 1989, il Consiglio di

Stato ha sollevato, in riferimento all'art. 36 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma,

del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, "nella parte in cui esclude il

diritto del dipendente al compenso per l'espletamento di mansioni

superiori a quelle della propria qualifica indipendentemente dalla

durata delle stesse";

che, con ordinanza del 18 gennaio 1990, il Tribunale

amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia ha sollevato, in

riferimento all'art. 36 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale "delle norme di cui al combinato disposto dell'art. 7,

quinto comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella parte in cui

non prevedono una maggiorazione di retribuzione per l'ipotesi di

esercizio, da parte dell'aiuto ospedaliero, delle mansioni proprie

del primario oltre il termine di sessanta giorni, in caso di

disponibilità o vacanza del posto stesso";

che, ad avviso dei giudici remittenti, il limite temporale

stabilito dall'art. 29, secondo comma, del citato d.P.R. n. 761 del

1979 comporta l'illegittimità dell'esercizio, da parte dell'aiuto

ospedaliero, delle mansioni superiori di primario protratto oltre il

termine di sessanta giorni nell'anno solare, così che non può

derivarne, né in via di interpretazione di tale disposizione, né in

base all'art. 2126 cod. civ., il diritto del prestatore di lavoro a

una maggiorazione della retribuzione;

che, peraltro, l'esclusione del diritto al trattamento economico

corrispondente alle mansioni effettivamente svolte per il tempo

eccedente il termine menzionato è ritenuta contrastante con l'art.

36, primo comma, della Costituzione;

che nei giudizi promossi davanti alla Corte con le ordinanze

sopraddette è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione

sia dichiarata inammissibile o comunque infondata;

Considerato che i due giudizi vanno riuniti e decisi con unico

provvedimento, essendone oggetto la medesima questione;

che con la sentenza n. 296 del 1990, confermativa della

precedente sentenza n. 57 del 1989, questa Corte ha già riesaminato

la questione dichiarandola infondata nei sensi precisati nella

motivazione per quanto concerne l'art. 29, secondo comma, del d.P.R.

n. 761 del 1979, e inammissibile per irrilevanza quanto all'art. 7,

quinto comma, del d.P.R. n. 128 del 1969 e all'art. 29, terzo comma,

del d.P.R. n. 761 del 1979;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

89, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 29, secondo comma, del d.P.R. 20 dicembre

1979, n. 761 ("Stato giuridico del personale delle unità sanitarie

locali"), sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione,

dal Consiglio di Stato e dal Tribunale amministrativo regionale per

il Friuli-Venezia Giulia con le ordinanze indicate in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7, quinto comma, del d.P.R. 27

marzo 1969, n. 128 ("Ordinamento interno dei servizi ospedalieri") e

dell'art. 29, terzo comma, del d.P.R. n. 761 del 1979 citato,

sollevata dal Tribunale amministrativo regionale sopra nominato con

la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA