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Ordinanza 403/1990 ECLI:IT:COST:1990:403 Generato dall'IA

Ordinanza 403/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 403/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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1981, n. 737, nella parte in cui prevede la destituzione di diritto a

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 403/1990 · Corte costituzionale: 1981, n. 737, nella parte in cui prevede la destituzione di diritto a

Parole chiave

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sanzione amministrativa polizia e ordine pubblico licenziamento amministrativo esecuzione amministrativa violenza o minaccia contro le autorità inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, lett. b),

del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 (Sanzioni disciplinari per il

personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e

regolamentazione dei relativi procedimenti), promosso con ordinanza

emessa l'11 ottobre 1989 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa

per la Regione Siciliana - Palermo sul ricorso proposto dal Questore

di Ragusa ed altro contro Pampallona Giacomo, iscritta al n. 236 del

registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella Camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Consiglio di giustizia amministrativa per la

Regione siciliana, con ordinanza 11 ottobre 1989 ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, dell'art. 8, lett. b), del d.P.R. 25 ottobre

1981, n. 737, nella parte in cui prevede la destituzione di diritto a

seguito di condanna penale che comporti l'interdizione, anche

temporanea, dai pubblici uffici;

Considerato che, successivamente, è stata promulgata la legge 7

febbraio 1990, n. 19, la quale all'art. 10 dispone che i pubblici

dipendenti destituiti di diritto anteriormente alla sua entrata in

vigore, a domanda sono riammessi in servizio, ove ad essi non venga

inflitta la sanzione della destituzione in sede di procedimento

disciplinare da promuoversi entro novanta giorni dalla domanda di

riammissione;

che si rende necessario, pertanto, il riesame della rilevanza da

parte del giudice a quo, della questione promossa alla stregua dello

ius superveniens;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Restituisce gli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA