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Ordinanza 401/1990 ECLI:IT:COST:1990:401 Generato dall'IA

Ordinanza 401/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 401/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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l'I.N.P.S. diretta ad ottenere la riliquidazione della pensione a lui

Regesto Legislator

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Ordinanza 401/1990 · Corte costituzionale: l'I.N.P.S. diretta ad ottenere la riliquidazione della pensione a lui

Parole chiave

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ricalcolo della rendita di invalidità pensione di anzianità adeguamento della rendita suddivisione della previdenza professionale calcolo dell'indennità di disoccupazione revisione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 21, sesto

comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato) e 19 della

legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti

pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), promosso con

ordinanza emessa il 23 novembre 1989 dal Pretore di Milano nel

procedimento civile vertente tra Berruti Giovanni e l'I.N.P.S.,

iscritta al n. 336 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione di Berruti Giovanni ed altri nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che nella causa promossa da Berruti Giovanni contro

l'I.N.P.S. diretta ad ottenere la riliquidazione della pensione a lui

corrisposta, il Pretore di Milano ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 21, sesto comma, della legge 11

marzo 1988, n. 67, nella parte in cui non prevede il ricalcolo delle

pensioni liquidate anteriormente al 1° gennaio 1988, per violazione

degli artt. 3, 36, 38, secondo comma, e 53 della Costituzione e

dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui

non limita la retribuzione assoggettata a contribuzione alla

concorrenza dell'importo fissato come massimale di retribuzione, per

violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione;

che, in particolare, si verificherebbe anzitutto una disparità

di trattamento tra pensionati per la rilevanza data ad un elemento

del tutto casuale, quale è la data di collocamento in pensione,

tanto più grave in quanto trattasi di lavoratori che hanno percepito

retribuzioni eguali, hanno versato contribuzioni di identico

ammontare ed hanno la stessa anzianità contributiva; ed, inoltre,

una diminuzione ingiustificata ed irrazionale del trattamento

pensionistico destinato a soddisfare le esigenze di vita del

lavoratore, specie se lo si lega ad un tetto che non è adeguato ai

valori monetari correnti;

che le parti private, costituitesi nel giudizio, sia con le

deduzioni che con la memoria presentata nella imminenza della camera

di consiglio, hanno svolto argomentazioni sostanzialmente identiche a

quelle della ordinanza di rimessione concludendo per la declaratoria

di illegittimità costituzionale delle disposizioni denunciate;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso

per la manifesta infondatezza della questione perché già decisa in

tal senso da questa Corte;

Considerato che la stessa questione, ora di nuovo sollevata, è

stata già dichiarata non fondata (sentenza n. 173 del 1986) e

manifestamente infondata (ordinanze n. 120 del 1989 e n. 171 del

1990);

che va ribadita la sussistenza, nella disciplina della materia,

della discrezionalità del legislatore, i cui interventi per il

miglioramento e la perequazione dei trattamenti pensionistici si

realizzano con la gradualità imposta da scelte di politica sociale

ed economica, in considerazione anche delle esigenze di bilancio e

delle finalità di risanamento e ripianamento delle gestioni

previdenziali;

che per l'attuazione dei predetti miglioramenti sono state

emanate di recente:

1) la legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), che ha

stabilito nuovi criteri per la determinazione delle pensioni con

l'art. 21, sesto comma, interpretato, poi, dall'art. 3, secondo

comma-bis, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, aggiunto dalla

legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160, e, secondo quanto

affermato da questa Corte (sentenza n. 72 del 1990), riferibile anche

alle pensioni liquidate anteriormente al 1° gennaio 1988;

2) la legge 29 dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei livelli

dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni), nonché il

decreto del Presidente del Consiglio 16 dicembre 1989 (Attuazione

dell'art. 3, secondo comma, della legge n. 544 del 1988, concernente

elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle

pensioni) che hanno maggiorato ancora una volta i livelli

pensionabili;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 21, sesto comma, della legge 11 marzo

1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale

pluriennale dello Stato) e 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153

(Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di

sicurezza sociale), in riferimento agli artt. 3, 36, 38, secondo

comma, e 53 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Milano con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA