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Ordinanza 400/1990 ECLI:IT:COST:1990:400 Generato dall'IA

Ordinanza 400/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 400/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Dante, imputato della contravvenzione di cui agli artt. 16, lett. b),

Regesto Legislator

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art. 117 della Costituzione, art. 25 della Costituzione; Ordinanza 400/1990 · Corte costituzionale: 16, lett. b),

Parole chiave

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autorizzazione alla discarica sostanza tossica violazione degli oneri dell'autorizzazione reati qualificati contro gli stupefacenti immissione di sostanze immersione di rifiuti

Disposizioni normative citate

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art. 117 della Costituzione
il precetto di cui all'art. 117 della Costituzione, riguardando una
art. 25 della Costituzione
all'art. 25 della Costituzione, disciplinando e considerando lecita
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 61, quarto

comma, della legge della Regione Veneto 16 aprile 1985, n. 33 (Norme

per la tutela dell'ambiente), promosso con ordinanza emessa il 9

gennaio 1990 dal Pretore di Treviso - Sezione distaccata di Vittorio

Veneto, nel procedimento penale a carico di Poli Dante, iscritta al

n. 310 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno

1990;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di Poli

Dante, imputato della contravvenzione di cui agli artt. 16, lett. b),

e 26 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per avere effettuato lo

stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi senza la

prescritta autorizzazione, il Pretore di Treviso - Sezione distaccata

di Vittorio Veneto, con ordinanza del 9 gennaio 1990 (R.O. n. 310 del

1990), ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 61, quarto comma, della legge della Regione Veneto 16

aprile 1985, n. 33, nella parte in cui esclude la necessità

dell'autorizzazione regionale per gli accumuli temporanei di rifiuti

tossici e nocivi presso il produttore;

che, ad avviso del giudice remittente, non essendovi diversità

sostanziale tra la nozione di stoccaggio provvisorio e quella di

accumulo temporaneo, la disposizione regionale impugnata violerebbe

il precetto di cui all'art. 117 della Costituzione, riguardando una

materia - lo smaltimento dei rifiuti - in cui non viene riconosciuta

alle Regioni una potestà legislativa esclusiva o concorrente con

quella statale, ed, inoltre, contrasterebbe con il principio della

riserva di legge in favore dello Stato in materia penale, di cui

all'art. 25 della Costituzione, disciplinando e considerando lecita

un'attività penalmente sanzionata dalla legge statale;

Considerato che questa Corte ha già dichiarato la illegittimità

costituzionale della norma impugnata in parte qua (sentenza n. 43 del

1990);

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile,

essendo stata la norma censurata già espunta dall'ordinamento;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 61, quarto comma, della legge

regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 (Norme per la tutela

dell'ambiente), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la

sentenza n. 43 del 1990, nella parte in cui esclude l'obbligo

dell'autorizzazione regionale di cui agli artt. 6, lett. d), e 16,

primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per gli accumuli

temporanei di rifiuti tossici e nocivi presso il produttore o presso

l'impianto di depurazione o trattamento, in riferimento agli artt. 25

e 117 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Treviso - Sezione

distaccata di Vittorio Veneto, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA