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Ordinanza 393/1990 ECLI:IT:COST:1990:393 Generato dall'IA

Ordinanza 393/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 393/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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296 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

Regesto Legislator

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Ordinanza 393/1990 · Corte costituzionale: 296 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

Parole chiave

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adeguamento della pena riduzione della pena attenuazione libera della pena proporzionalità della pena remissione della pena individualizzazione della commisurazione penale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 452 del codice

di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 febbraio 1990 dal Tribunale di Milano

nel procedimento penale a carico di Mescola Claudio, iscritta al n.

296 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 17 marzo 1990 dal Tribunale di Roma nel

procedimento penale a carico di Iezzi Angelo, iscritta al n. 328 del

registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Milano con ordinanza del 26 febbraio

1990 ed il Tribunale di Roma con ordinanza del 17 marzo 1990 hanno

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 111 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 452, secondo comma,

del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il

pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di

trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato,

debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non

prevede che il giudice, quando, a giudizio direttissimo concluso,

ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa

applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art.

442, secondo comma, dello stesso codice;

Considerato che i giudizi, concernendo un'identica questione,

devono essere riuniti;

che questa Corte con sentenza n. 183 del 1990 ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del

codice di procedura penale, proprio "nella parte in cui non prevede

che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di

trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato,

debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non

prevede che il giudice, quando, a giudizio direttissimo concluso,

ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa

applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art.

442, secondo comma, dello stesso codice";

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice

di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo

con sentenza n. 183 del 1990 "nella parte in cui non prevede che il

pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di

trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato,

debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non

prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene

ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare

all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo

comma, dello stesso codice", questione sollevata dal Tribunale di

Milano e dal Tribunale di Roma con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA