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Ordinanza 387/1990 ECLI:IT:COST:1990:387 Generato dall'IA

Ordinanza 387/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 387/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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luglio 1989 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Vicenza,

Regesto Legislator

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art. 119 Cost, art. 23 Cost; Ordinanza 387/1990 · Corte costituzionale: luglio 1989 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Vicenza,

Parole chiave

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imposta locale bilancio regionale diritto regionale tasse ambientali tassa d'utilizzazione regime giuridico del SEBC

Disposizioni normative citate

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art. 119 Cost
art. 23 Cost
enunciati dell'art. 23 Cost.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge

Regione Veneto 7 settembre 1982, n. 44 (Norme per la disciplina

dell'attività di cava), promosso con la ordinanza emessa il 18

luglio 1989 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Vicenza,

sul ricorso proposto dalla S.p.a. ESCO ed altra contro l'Ufficio del

Registro di Bassano del Grappa, iscritta al n. 166 del registro

ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento della Regione Veneto;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 18 luglio 1989 la Commissione

tributaria di secondo grado di Vicenza, sul ricorso proposto dalla

S.p.a. ESCO ed altra contro l'Ufficio del Registro di Bassano del

Grappa, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 119 e 23 della Costituzione, dell'art. 20

della legge Regione Veneto 7 settembre 1982, n. 44, per avere

introdotto "un onere tributario non contemplato espressamente da

legge dello Stato";

che è intervenuta nel giudizio la Regione Veneto;

Considerato che l'erogazione pecuniaria suddetta nella sua

disciplina rivela assenza di specifiche connotazioni tributarie,

poiché non si rinvengono né i presupposti di una indistinta

imposizione né quelli di tassazione specifica per un richiesto

servizio;

che la prestazione in questione esorbitando, pertanto, dal

complesso dei fenomeni tributari non incide sui contenuti dell'art.

119 Cost.;

che, peraltro, la norma in parola, riconnettendosi alle

pianificazioni urbanistiche, e così inserendosi

nel processo di gestione del territorio, appare riconducibile agli

enunciati dell'art. 23 Cost. (confr. sentenza

n. 167 del 1986);

che, pertanto, la questione, così come prospettato, è

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale, dell'art. 20 della legge Regione Veneto 7 settembre

1982, n. 44 (Norme per la disciplina dell'attività di cava),

sollevata, in riferimento agli artt. 119 e 23 della Costituzione,

dalla Commissione tributaria di secondo grado di Vicenza, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA