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Ordinanza 386/1990 ECLI:IT:COST:1990:386 Generato dall'IA

Ordinanza 386/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 386/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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procedimento penale a carico di Santanassi Andrea, iscritta al n. 153

Regesto Legislator

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Ordinanza 386/1990 · Corte costituzionale: 153

Parole chiave

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esclusione del dibattimento pubblico censure procedurali diritto di ottenere una decisione ricusazione del pubblico ministero ammissione del pubblico ministero facoltà di astenersi dal testimoniare
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 438 e 442 del

codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 29 dicembre 1989 dal Tribunale di Milano

nel procedimento penale a carico di Baldelli Giancarlo, iscritta al

n. 150 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno

1990;

2) ordinanza emessa il 22 dicembre 1989 dal Pretore di Forlì nel

procedimento penale a carico di Santanassi Andrea, iscritta al n. 153

del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1990;

3) ordinanza emessa il 29 novembre 1990 dal Tribunale di Ancona

nel procedimento penale a carico di Candela Gennaro ed altri,

iscritta al n. 184 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Ancona con ordinanza del 29 novembre

1989, il Tribunale di Milano con ordinanza del 29 dicembre 1989 ed il

Pretore di Forlì con ordinanza del 22 dicembre 1989, prima della

dichiarazione d'apertura di dibattimenti promossi con rito

direttissimo, hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24,101 e

111 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 438 e

442 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono

che il mancato consenso del pubblico ministero alla richiesta di

giudizio abbreviato, formulata dall'imputato, debba essere motivato,

impedendo così al giudice, una volta accertato che il dissenso è

ingiustificato, di applicare la riduzione di pena contemplata dal

detto art. 442 dello stesso codice;

Considerato che i giudizi riguardano una identica questione e

vanno, quindi, riuniti;

che le ordinanze di rimessione sono state pronunciate

anteriormente all'apertura di dibattimenti promossi dal pubblico

ministero con rito direttissimo ai sensi dell'art. 449, terzo comma,

del codice di procedura penale, rito in ordine al quale "il ruolo

esplicato dal consenso del pubblico ministero forma oggetto di

autonoma previsione da parte dell'art. 452, secondo comma" del codice

di procedura penale, donde l'impossibilità per gli artt. 438 e 442

dello stesso codice di ricevere diretta applicazione nei giudizi a

quibus (v. sentenza n. 183 del 1990; ordinanze n. 252 e 300 del

1990);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 438 e 442 del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e

111 della Costituzione, dal Tribunale di Ancona con ordinanza del 29

novembre 1989, dal Tribunale di Milano con ordinanza del 29 dicembre

1989 e dal Pretore di Forlì con ordinanza del 22 dicembre 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA