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Ordinanza 38/1990 ECLI:IT:COST:1990:38 Generato dall'IA

Ordinanza 38/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 38/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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della definizione in via breve, pur essendo diversa la natura dei due

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 38/1990 · Corte costituzionale: della definizione in via breve, pur essendo diversa la natura dei due

Parole chiave

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esenzione dal pagamento dei contributi diritti del contribuente detrazione fiscale arretrati d'imposta sospensione della riscossione fiscale differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 71 del d.P.R.

26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle

disposizioni concernenti l'imposta di registro) promosso con

ordinanza emessa il 5 novembre 1988 dalla Commissione tributaria di

1° grado di Asti sui ricorsi riuniti proposti dalla S.r.l. Edilizia

Carducci e Sacco-Botto Carlo ed altri contro l'Ufficio del Registro

di Asti, iscritta al n. 414 del registro ordinanze 1989 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie

speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che con ordinanza 5 novembre 1988 (Reg. ord. n. 414/1989)

la Commissione tributaria di 1° grado di Asti ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 71 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nella

parte in cui non consente l'oblazione della pena pecuniaria per le

violazioni accertate;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'inammissibilità e, comunque, per

l'infondatezza della questione;

Considerato che non esiste un principio costituzionale per il

quale la pena pecuniaria non possa essere applicata ove non sia

legislativamente prevista la preventiva possibilità della

definizione in via breve;

che tale principio, pur vigente nell'ambito del sistema (art. 15

della legge 7 gennaio 1929, n. 4) è stato derogato dal legislatore

per alcune imposte (non solo per quella di registro ma anche, ad.

es., per quella di successione);

che tali deroghe non sono manifestamente irrazionali giacché le

peculiarità delle diverse imposte non impongono uniformità di

disciplina anche in ordine alla conciliazione amministrativa;

che anche il sistema d'irrogazione della pena pecuniaria è

diversamente strutturato per l'imposta di registro; invero,

l'irrogazione della pena pecuniaria è contestuale alla rilevazione

della violazione, a differenza di quanto previsto in materia di IVA,

nella quale la detta rilevazione e l'irrogazione delle pene

pecuniarie avvengono in distinti momenti, sicché è possibile

l'oblazione nei trenta giorni successivi alla relativa rilevazione;

che, peraltro, per l'imposta di registro, la riduzione ad un

sesto della pena massima costituisce l'equivalente, in concreto,

della definizione in via breve, pur essendo diversa la natura dei due

istituti;

che, pertanto, la questione sollevata dalla Commissione

tributaria di 1° grado di Asti va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 71 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

(Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti

l'imposta di registro) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost.,

dalla Commissione tributaria di 1° grado di Asti.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI