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Ordinanza 379/1990 ECLI:IT:COST:1990:379 Generato dall'IA

Ordinanza 379/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 379/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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senza disporre l'arresto dei testimoni medesimi, con ordinanza emessa

Regesto Legislator

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art. 256 c.p; Ordinanza 379/1990 · Corte costituzionale: senza disporre l'arresto dei testimoni medesimi, con ordinanza emessa

Parole chiave

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interrogatorio formale di testimoni falsa testimonianza difetto di legittimazione del ministero pubblico facoltà di astenersi dal testimoniare attendibilità dei testimoni pericolo di collusione con testimoni

Disposizioni normative citate

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art. 256 c.p
dell'art. 256 c.p.c. nella parte in cui consente al giudice
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 256 del codice

di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio

1990 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra

Chirico Antonio e Caniglia Pietro ed altra, iscritta al n. 321 del

registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 23, prima Serie speciale dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che nel corso di un giudizio civile il Pretore di Torino,

essendo "sorto il fondato sospetto di falsità" delle deposizioni di

due testimoni escussi all'udienza istruttoria del 9 febbraio 1990,

senza disporre l'arresto dei testimoni medesimi, con ordinanza emessa

il 20 febbraio 1990, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione,

dell'art. 256 c.p.c. nella parte in cui consente al giudice

istruttore di disporre l'arresto in udienza del teste sulla cui

deposizione sia sorto il fondato sospetto di falsità o di reticenza;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso

per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione;

Considerato che l'art. 214 delle "Norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale",

approvate con d.P.R. 28 luglio 1989, n. 271, stabilisce che "sono

abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono l'arresto o

la cattura da parte di organi giudiziari che non esercitano funzioni

penali";

che tale abrogazione ha evidentemente ad oggetto anche il

censurato art. 256, ultima parte, del c.p.c., come emerge peraltro

dai lavori preparatori del decreto legislativo recante le norme di

coordinamento;

che le citate norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del c.p.p. sono entrate in vigore "contestualmente al

codice di procedura penale" (art. 1, secondo comma, del d.P.R. n. 271

del 1989), vale a dire nell'ottobre del 1989, sicché la norma

impugnata era già abrogata il 9 febbraio 1990, data dell'udienza

istruttoria e dei provvedimenti nel corso di essa adottabili, e

quindi è evidentemente inapplicabile alla fattispecie di

riferimento;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo

comma, e 97 della Costituzione, dell'art. 256, ultima parte, del

codice di procedura civile sollevata dal Pretore di Torino con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI