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Ordinanza 376/1990 ECLI:IT:COST:1990:376 Generato dall'IA

Ordinanza 376/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 376/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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di procedura penale del 1930, come sostituito dall'art. 2 della legge

Regesto Legislator

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Ordinanza 376/1990 · Corte costituzionale: 2 della legge

Parole chiave

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oltraggio alla corte procedura di rivendicazione nel pignoramento impedimento processuale censure procedurali sentenza contumaciale legittimazione a contestare licenza
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 192 del codice

di procedura penale del 1930, come sostituito dall'art. 2 della legge

23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina della contumacia), promossi

con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 dicembre 1989 dalla Corte d'appello di

Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Ferro Carmelo,

iscritta al n. 283 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 30 gennaio 1990 dalla Corte d'appello di

Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Catarinolo

Calogero, iscritta al n. 284 del registro ordinanze 1990 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie

speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che la Corte d'appello di Caltanissetta, con due

ordinanze emesse il 12 dicembre 1989 e il 30 gennaio 1990 in

altrettanti procedimenti a carico di imputati condannati in primo

grado con il rito degli irreperibili, ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità

dell'art. 192, ultimo comma, del codice di procedura penale del 1930,

modificato dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22, nella

parte in cui non consente al difensore di imputato contumace di

impugnare la sentenza contumaciale, se non sia munito di specifico

mandato;

e che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministeri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non

fondata;

considerato che i giudizi, concernendo un'identica questione,

vanno riuniti;

che questa Corte con sentenza n. 315 del 1990 ha già dichiarato

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.

192, terzo comma, del codice di procedura penale del 1930, quale

sostituito ad opera dell'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22,

nella parte in cui esclude che il difensore di imputato irreperibile

possa impugnare la sentenza contumaciale quando non sia munito di

specifico mandato;

e che le ordinanze di rimessione non adducono argomenti diversi

da quelli allora esaminati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 192, ultimo comma, del codice di procedura

penale del 1930, come sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio

1989, n. 22 (Nuova disciplina della contumacia), sollevata in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte

d'appello di Caltanissetta con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI