Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 374/1990 ECLI:IT:COST:1990:374 Generato dall'IA

Ordinanza 374/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 374/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 374/1990 · Corte costituzionale: ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Parole chiave

Generato dall'IA
esclusione del dibattimento pubblico tutela del processo decisionale diritti della difesa censure procedurali diritto di essere sentito principio di pubblicità
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 566, ottavo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

l'8 febbraio 1990 dal Pretore di Isernia nel procedimento penale a

carico di Daigor Bic ed altri, iscritta al n. 273 del registro

ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Pretore di Isernia con ordinanza dell'8 febbraio

1990 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 566, ottavo comma,

del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede la

sindacabilità, da parte del giudice, del dissenso del P.M. al

giudizio abbreviato";

Considerato che l'ordinanza di rimessione è stata pronunciata

anteriormente all'apertura di un dibattimento di competenza pretorile

promosso dal pubblico ministero con rito direttissimo ai sensi

dell'art. 566 del codice di procedura penale;

e che l'art. 566, ottavo comma (più precisamente, la seconda

parte di tale comma, a norma del quale "Si applicano le disposizioni

dell'art. 452 comma 2°), risulta chiamato in causa erroneamente,

trovando nella specie diretta applicazione, in forza del rinvio

disposto dal comma denunciato, l'art. 452, secondo comma, già

dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 183 del

1990, proprio "nella parte in cui non prevede che il pubblico

ministero, quando non consente alla richiesta di trasformazione del

giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, debba enunciare le

ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non prevede che il

giudice, quando, a giudizio direttissimo concluso, ritiene

ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare

all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo

comma, dello stesso codice";

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 566, ottavo comma, del codice

di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione, dal Pretore di Isernia con ordinanza dell'8

febbraio 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI