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Ordinanza 371/1990 ECLI:IT:COST:1990:371 Generato dall'IA

Ordinanza 371/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 371/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

Regesto Legislator

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Ordinanza 371/1990 · Corte costituzionale: 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

Parole chiave

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controllo della commisurazione della pena margine d'apprezzamento del ministero pubblico diritto di ottenere una decisione esclusione del dibattimento pubblico potere d'apprezzamento del giudice attenuazione libera della pena
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 452 del codice

di procedura penale, in relazione all'art. 442, secondo comma, dello

stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1990 dal

Tribunale di Savona nel procedimento penale a carico di Kurtuma

Milorad, iscritta al n. 195 del registro ordinanze 1990 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie

speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Savona con ordinanza del 7 febbraio

1990 ha sollevato, in riferimento agli artt. 25, primo comma, 101,

secondo comma, e 102, primo comma, della Costituzione, questione di

legittimità dell'art. 452 del codice di procedura penale, nella

parte in cui prevede che il dissenso del pubblico ministero sulla

richiesta di giudizio abbreviato avanzata dall'imputato preclude al

giudice l'applicazione della "diminuzione premiale" di cui all'art.

442, secondo comma, dello stesso codice;

Considerato che l'ordinanza di rimessione è stata pronunciata

anteriormente all'apertura di un dibattimento con rito direttissimo,

donde, appunto, l'applicabilità dell'art. 452, secondo comma, del

codice di procedura penale;

e che questa Corte, con sentenza n. 183 del 1990, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del

codice di procedura penale, proprio "nella parte in cui non prevede

che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di

trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato,

debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non

prevede che il giudice, quando, a giudizio direttissimo concluso,

ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa

applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art.

442, secondo comma, dello stesso codice".

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice

di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo

con sentenza n.183 del 1990 "nella parte in cui non prevede che il

pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di

trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato,

debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non

prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene

ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare

all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo

comma, dello stesso codice", questione sollevata dal Tribunale di

Savona con ordinanza del 7 febbraio 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI