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Ordinanza 359/1990 ECLI:IT:COST:1990:359 Generato dall'IA

Ordinanza 359/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 359/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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cui consentono che, nei procedimenti di competenza del pretore, abbia

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 359/1990 · Corte costituzionale: cui consentono che, nei procedimenti di competenza del pretore, abbia

Parole chiave

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controinterrogatorio del ministero pubblico consigliere giuridico funzionario pubblico patrocinatore di controparte pubblico ufficiale ammissione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 della Costituzione
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 241 e

seguenti del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie, del codice di procedura

penale), promosso con ordinanza emessa il 15 febbraio 1990 dal

Tribunale di Bergamo nei procedimenti penali riuniti a carico di

Consoli Costantino ed altri, iscritta al n. 270 del registro

ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri,

Udito nella Camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Tribunale di Bergamo - con ordinanza emessa il 15

febbraio 1990 nei procedimenti penali riuniti a carico di Consoli

Costantino e altri - ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt.

241 segg. Decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271, nella parte in

cui consentono che, nei procedimenti di competenza del pretore, abbia

a giudicare lo stesso magistrato-persona che ha già esercitato

funzioni di pubblico ministero o comunque funzioni istruttorie;

Considerato che la questione sollevata è stata già dichiarata

manifestamente infondata con l'ordinanza n. 180/90, rispetto alle cui

motivazioni non emergono, nell'attuale ordinanza di rimessione,

elementi di novità che possano ora indurre la Corte a diversa

decisione,

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale,

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 241 segg. delle Norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (Testo

approvato con il Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271),

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Tribunale di Bergamo con ordinanza 15 febbraio 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI