Ordinanza 359/1990 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAcui consentono che, nei procedimenti di competenza del pretore, abbia
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 3 della Costituzione; Ordinanza 359/1990 · Corte costituzionale: cui consentono che, nei procedimenti di competenza del pretore, abbia
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 241 e
seguenti del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie, del codice di procedura
penale), promosso con ordinanza emessa il 15 febbraio 1990 dal
Tribunale di Bergamo nei procedimenti penali riuniti a carico di
Consoli Costantino ed altri, iscritta al n. 270 del registro
ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri,
Udito nella Camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Tribunale di Bergamo - con ordinanza emessa il 15
febbraio 1990 nei procedimenti penali riuniti a carico di Consoli
Costantino e altri - ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt.
241 segg. Decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271, nella parte in
cui consentono che, nei procedimenti di competenza del pretore, abbia
a giudicare lo stesso magistrato-persona che ha già esercitato
funzioni di pubblico ministero o comunque funzioni istruttorie;
Considerato che la questione sollevata è stata già dichiarata
manifestamente infondata con l'ordinanza n. 180/90, rispetto alle cui
motivazioni non emergono, nell'attuale ordinanza di rimessione,
elementi di novità che possano ora indurre la Corte a diversa
decisione,
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale,
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 241 segg. delle Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (Testo
approvato con il Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271),
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Tribunale di Bergamo con ordinanza 15 febbraio 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI