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Sentenza 331/1990 ECLI:IT:COST:1990:331 Generato dall'IA

Sentenza 331/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 331/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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della Provincia di Trento, per opposizione all'atto di irrogazione di

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Sentenza 331/1990 · Corte costituzionale: della Provincia di Trento, per opposizione all'atto di irrogazione di

Parole chiave

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giustizia di prossimità diritto consuetudinario diritto fondiario rurale legge sui percorsi pedonali legittimazione dei vicini diritto regionale

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione, tanto più che la
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo e

secondo comma, della legge della Provincia di Trento 28 luglio 1986,

n. 20 (Disciplina della raccolta dei funghi), promosso con ordinanza

emessa il 17 gennaio 1989 dal Pretore di Trento - Sezione distaccata

di Borgo Valsugana nel procedimento civile vertente tra Robich

Giovanni e la Provincia autonoma di Trento, iscritta al n. 157 del

registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;

Udito nell'udienza pubblica del 12 giugno 1990 il Giudice relatore

Francesco Greco;

Udito l'avv. Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Trento;

1. - Il Pretore di Trento - Sezione distaccata di Borgo Valsugana,

nel procedimento civile promosso da Robic Giovanni nei confronti

della Provincia di Trento, per opposizione all'atto di irrogazione di

una sanzione amministrativa per violazione della legge regionale 28

luglio 1986, n. 20 (che disciplina la raccolta dei funghi), ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo

e secondo comma, della detta legge, nella parte in cui limita la

libertà della raccolta per i non residenti nella provincia.

Ha osservato che, sebbene finalizzata alla conservazione

dell'habitat micetico, la disposizione censurata, oltre ad essere

irrazionale, crea una ingiustificata discriminazione tra i cittadini

perché distingue tra i residenti e i non residenti consentendo ai

primi una più ampia libertà di ricerca e raccolta. Onde

risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione, tanto più che la

discriminazione prodotta si fonda su un elemento assolutamente

inidoneo, quale il fatto anagrafico della residenza.

2. - L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

3. - Nel giudizio si è costituita la Provincia autonoma di Trento

la quale ha preliminarmente eccepito la inammissibilità della

questione per mancanza di motivazione sulla rilevanza e di puntuale

esposizione dei fatti, ed, inoltre, perché la proposta censura è

diretta ad eliminare la norma generale e a riportare tutte le

fattispecie nella disciplina speciale derogatoria che si assume a

tertium comparationis. In sostanza, però, viene in rilievo la

disciplina generale che è più restrittiva.

Nel merito ha rilevato che le due situazioni poste a raffronto non

sono assimilabili e che, peraltro, la differente disciplina è

determinata dalla esigenza del rispetto delle consuetudini locali

così come è evidenziato nella disposizione in esame, onde la

infondatezza della questione.

Nella memoria presentata in prossimità della udienza la Provincia

ha insistito nel rilievo che il legislatore provinciale non poteva

ignorare i diritti di uso civico al fungatico riconosciuto ab

immemorabili alle popolazioni del Trentino ed anche dalla

legislazione statale in materia.

1. - Il Pretore dubita della legittimità costituzionale dell'art.

2, primo e secondo comma, della legge della Provincia autonoma di

Trento 29 luglio 1986, n. 20, nella parte in cui limita la libera

raccolta dei funghi solo per i non residenti nel territorio

provinciale, mentre la consente ai residenti senza limiti, perché, a

suo avviso, risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione in

quanto irragionevolmente sarebbe creata una discriminazione solo in

ragione della ininfluente circostanza della residenza in un

determinato luogo.

2. - Le eccezioni di inammissibilità non sono condivisibili in

quanto dal contesto dell'ordinanza si evincono la rilevanza della

questione nel giudizio a quo, i suoi esatti limiti e le finalità che

si vogliono raggiungere.

3. - Nel merito la questione non è fondata.

La disciplina apprestata dal legislatore provinciale è diretta

alla tutela dell'ambiente ed alla protezione della flora micogena,

anche in considerazione di quanto è stato legiferato dalla limitrofa

Provincia di Bolzano (libera raccolta dei funghi nei soli giorni

pari).

L'art. 2, primo comma, della citata legge n. 20 del 1986 consente

a tutti i cittadini, residenti o non nella Provincia di Trento, la

raccolta dei funghi nei soli giorni dispari entro il limite

quantitativo di due chilogrammi per persona di età superiore ai sei

anni. Il secondo comma statuisce che i soli residenti possano

effettuare la raccolta anche nei giorni pari, entro gli stessi limiti

di quantità.

Inoltre, se la situazione lo consente, verificandosi, cioè,

favorevoli condizioni di produzione, tutti possono essere autorizzati

alla raccolta, specie coloro per i quali essa costituisce fonte di

lavoro e di sussistenza.

Dalle richiamate disposizioni non deriva una irragionevole

discriminazione tra residenti e non residenti anzitutto perché le

situazioni poste a raffronto non sono affatto assimilabili. Ed,

inoltre, perché, come è evidenziato dalla stessa disposizione

impugnata, il trattamento fatto ai residenti trova adeguata e

ragionevole giustificazione nella necessità di rispettare le

consuetudini locali e i diritti di uso civico al fungatico,

riconosciuto ab immemorabili ai cittadini residenti.

Ed è proprio in relazione ai detti antichi diritti e consuetudini

che i cittadini residenti si trovano in una situazione effettivamente

diversa da quella in cui versano i non residenti che vogliano

raccogliere funghi nel territorio della provincia.

Pertanto, la questione va dichiarata non fondata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2, primo e secondo comma, della legge della Provincia di

Trento 28 luglio 1986, n. 20 (Disciplina della raccolta dei funghi),

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore

di Trento - Sezione distaccata di Borgo Valsugana, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI