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Ordinanza 324/1990 ECLI:IT:COST:1990:324 Generato dall'IA

Ordinanza 324/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 324/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Regesto Legislator

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art. 76 Cost, art. 76 della Costituzione; Ordinanza 324/1990 · Corte costituzionale: ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Parole chiave

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speculazione immobiliare valore venale dell'immobile stima di immobili esteri beni immobili imposta sugli utili immobiliari realizzazione anticipata

Disposizioni normative citate

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art. 76 Cost
con riferimento all'art. 76 Cost.
art. 76 della Costituzione
persone fisiche), in riferimento all'art. 76 della Costituzione e in
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 21

novembre 1989 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Pisa

sul ricorso proposto da Belli Cesare ed altri contro l'Ufficio delle

imposte dirette di Pontedera, iscritta al n. 183 del registro

ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1990 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 21 novembre 1989 dalla

Commissione tributaria di secondo grado di Pisa, sul ricorso proposto

da Belli Cesare ed altri contro Ufficio delle imposte dirette di

Pontedera (reg. ord. n. 183/1990), è stata sollevata questione di

legittimità costituzionale dell'art. 76, terzo comma, del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 597, nella parte in cui stabilisce una presunzione

assoluta dell'intento speculativo sul solo decorso del termine

quinquennale fra la data di acquisto e quella di vendita del bene,

con riferimento all'art. 76 Cost. in relazione all'art. 2, punto 5,

legge 9 ottobre 1971, n. 825, il quale non prevederebbe tale criterio

probatorio, né la possibilità per il legislatore delegato di dare

una definizione sostanziale della plusvalenza speculativa diversa da

quella che si fonda sulla effettiva e reale finalità speculativa

dell'operazione;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri è intervenuta in

giudizio, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'inammissibilità e, comunque, per la

manifesta infondatezza della questione già respinta dalla Corte con

ordinanza n. 528 del 1989;

Considerato che, come rilevato dall'Avvocatura, la Corte ha già

dichiarato manifestamente infondata medesima questione, ritenendo che

"il potere conferito al legislatore delegato dalla legge n. 285 del

1971 comprende la possibilità di regolare l'intera materia

dell'imposta sul reddito con criteri discrezionali" e che "il

ritenuto fine speculativo delle operazioni de quibus corrisponde non

irragionevolmente alla realtà socio-economica, secondo l'ordinaria

finalità degli atti presi in considerazione" (cfr. ordinanza,

appunto, n. 528 del 1989);

che, non sussistendo argomenti nuovi o valide ragioni per mutare

tale orientamento, va dichiarata la manifesta infondatezza della

questione di costituzionalità dell'art. 76, terzo comma, d.P.R. 29

settembre 1973, n. 597 (v. comunque, ora, l'art. 81 del d.P.R. 22

dicembre 1986, n. 917);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 76, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche), in riferimento all'art. 76 della Costituzione e in

relazione all'art. 2, punto 5, della legge 9 ottobre 1971, n. 825,

sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Pisa con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI