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Ordinanza 321/1990 ECLI:IT:COST:1990:321 Generato dall'IA

Ordinanza 321/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 321/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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immobili ad uso abitativo, nonché di cessazione e di assegnazione di

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 321/1990 · Corte costituzionale: immobili ad uso abitativo, nonché di cessazione e di assegnazione di

Parole chiave

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protezione degli inquilini diritto di ritenzione del locatore locazione abitativa arretrati di locazione stato della cosa locata legge sugli alloggi

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
riferimento all'art. 3 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto

legge 25 settembre 1987, n. 393 (Norme in materia di locazione di

immobili ad uso abitativo, nonché di cessazione e di assegnazione di

alloggi di edilizia agevolata-convenzionata), convertito nella legge

25 novembre 1987, n. 478, in relazione all'art. 1591 del codice

civile, promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 1989 dal

Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Batelli Fara

e De Luce Raffaele, iscritta al n. 128 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima

serie speciale, dell'anno 1990.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 1990 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che, in un giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei

danni per il mancato rilascio, alla scadenza del contratto di

locazione, di un immobile destinato ad uso abitativo, il Tribunale di

Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2 del decreto legge 25 settembre 1987 n. 393, convertito

nella legge 25 novembre 1987 n. 478, deducendo che detta norma, nella

parte in cui non esclude il risarcimento del danno, ai sensi

dell'articolo 1591 del codice civile, nelle locazioni di natura

abitativa, integri una disparità di trattamento illegittima in

riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che il giudice a quo, traendo spunto dalla sentenza n. 22 del

1989 di questa Corte, ha osservato che, se l'esclusione

dell'applicabilità dell'art. 1591 del codice civile alle locazioni

non abitative appare giustificata dalla grave difficoltà per il

conduttore, dipendente da circostanze estranee alla sua volontà, di

trovare un altro immobile adatto alle sue necessità di lavoro, detto

principio può essere esteso anche alle locazioni abitative, per le

quali la situazione di mercato appare identica, se non peggiore;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso per l'inammissibilità, o comunque per l'infondatezza, della

sollevata questione;

Considerato che con la sentenza n. 22 del 1989 questa Corte ha

già avuto occasione di chiarire che l'art. 2 del decreto legge n.

393 del 1987 costituisce un intervento eccezionale del legislatore,

volto a disciplinare situazioni di assoluta singolarità, e che

quindi la deroga all'art. 1591 del codice civile poteva giustificarsi

in relazione alla limitatezza del periodo per il quale era

circoscritta, tenuto conto, da un lato, di una situazione di mercato

degli immobili ad uso non abitativo condizionata da un lungo regime

transitorio e, dall'altro, dei peculiari meccanismi previsti

dall'art. 69 della legge n. 392 del 1978 (per le sole locazioni non

abitative) per facilitare la stipulazione di nuovi contratti;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, (v. ad

es. sent n. 49 del 1989 e ord. n. 229 del 1990), una norma siffatta

non può essere assunta come tertium comparationis in quanto esprime

una regola di carattere eccezionale e derogatorio, non utilmente

comparabile ai fini del giudizio sulla violazione del principio di

eguaglianza;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 del decreto legge 25 settembre 1987, n.

393 (Norme in materia di locazione di immobili ad uso non abitativo,

nonché di cessione e di assegnazione di alloggi di edilizia

agevolata-convenzionata), convertito nella legge 25 novembre 1987, n.

478, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Tribunale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI