Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 305/1990 ECLI:IT:COST:1990:305 Generato dall'IA

Ordinanza 305/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 305/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 26, terzo

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 305/1990 · Corte costituzionale: 13 e 26, terzo

Parole chiave

Generato dall'IA
indennità di anzianità calcolo della rendita di vecchiaia indennità di disoccupazione dell'assicurato reintegrazione dei beneficiari di una rendita rendita per menomazione dell'integrità calcolo delle annualità
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 26, terzo

comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul

riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del

personale dipendente), promossi con tre ordinanze emesse l'11 maggio

1989 dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, iscritte

ai nn. 130, 131 e 132 del R.O. 1990 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno

1990;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 1990 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria

- nel corso di giudizi promossi da taluni dipendenti della Cassa

marittima tirrena, i quali chiedevano la riliquidazione

dell'indennità di anzianità tenendo conto, nella base di calcolo,

dell'indennità integrativa speciale - con tre ordinanze in data 11

maggio 1989 (R.O. nn. 130, 131 e 132 del 1990), ha sollevato

questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 26, terzo

comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, nella parte in cui non

comprendono l'indennità integrativa speciale tra gli emolumenti

computabili ai fini dell'indennità di anzianità;

Considerato che i relativi giudizi vanno riuniti avendo il

medesimo oggetto;

che la questione è stata sollevata in riferimento agli artt. 3

e 36 della Costituzione, sotto il profilo che il trattamento così

fatto ai dipendenti degli enti di cui alla legge n. 70 del 1975

sarebbe discriminatorio e ingiustificatamente deteriore rispetto a

quello relativo ai lavoratori privati ed a quelli iscritti

all'I.N.A.D.E.L. e lederebbe il principio di proporzionalità tra

retribuzione e trattamento di quiescenza;

che identiche questioni sono state già dichiarate

manifestamente inammissibili con le ordinanze n. 217 e n. 218 del

1990 di questa Corte, essendo di esclusiva competenza del legislatore

determinare, in relazione alla struttura complessiva della

retribuzione e dei trattamenti di fine rapporto e pensionistici,

nell'ambito di ciascun sistema retributivo e previdenziale, la misura

dei vari tipi d'indennità dovute al dipendente al termine del

rapporto di lavoro e non essendo comparabile, a detto fine, la

posizione dei dipendenti degli enti pubblici di cui alla legge n. 70

del 1975, con quella dei dipendenti privati, né con quella dei

dipendenti iscritti all'I.N.A.D.E.L., appartenendo essi a sistemi

differenziati;

che non sono stati dedotti nuovi profili d'illegittimità

rispetto a quelli già esaminati.

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 26, terzo

comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul

riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del

personale dipendente), sollevate in riferimento agli artt. 3 e 36

della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la

Liguria con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI