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Ordinanza 302/1990 ECLI:IT:COST:1990:302 Generato dall'IA

Ordinanza 302/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 302/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 8, punti 7

Regesto Legislator

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Ordinanza 302/1990 · Corte costituzionale: 9 e 8, punti 7

Parole chiave

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licenziamento amministrativo licenziamento del pubblico dipendente soppressione dell'aiuto sociale autonomia amministrativa revoca dell'atto amministrativo esecuzione amministrativa
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 8, punti 7

e 8, del Testo Unico 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo

unico della legge comunale e provinciale), promossi con tre ordinanze

emesse il 16 e il 23 febbraio e il 13 luglio 1989 dal T.A.R. della

Liguria, iscritti rispettivamente ai numeri 133, 134 e 135 del

registro ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella Camera di consiglio del 23 maggio 1990 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe il T.A.R. per la Liguria

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 9,

VII e VIII comma, del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, nella parte in cui

prevede la destituzione automatica dell'impiegato di ente locale

condannato con sentenza passata in giudicato, assumendo il contrasto

della norma denunziata con gli artt. 3, 4, 35 e 97 della

Costituzione;

Considerato che successivamente alla pronunzia delle ordinanze di

rimessione è entrata in vigore la legge 7 febbraio 1990, n. 19, la

quale, segnatamente agli artt. 9 e 10, sembra dettare con efficacia

retroattiva una nuova disciplina della materia nel senso auspicato

dal giudice a quo;

che pertanto vanno restituiti gli atti al T.A.R. per la Liguria,

perché compia una nuova valutazione della rilevanza della questione

sollevata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI