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Ordinanza 292/1990 ECLI:IT:COST:1990:292 Generato dall'IA

Ordinanza 292/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 292/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa

Regesto Legislator

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Ordinanza 292/1990 · Corte costituzionale: disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa

Parole chiave

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contenzioso tributario opposizione di terzo amministrazione fiscale dubbi sull'imparzialità autorità giudiziaria fiscale opposizione al precetto esecutivo
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9, terzo

comma, e 5 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della

disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa

il 20 novembre 1989 dalla commissione tributaria di primo grado di

Verbania sul ricorso proposto da Pasquino Pietro contro l'Ufficio

II.DD. di Verbania, iscritta al n. 73 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1990 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 20 novembre 1989 la

commissione tributaria di primo grado di Verbania, sul ricorso

proposto da Pietro Pasquino contro Ufficio II.DD. di Verbania, ha

sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 9, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in

quanto detto articolo non prevede il collocamento fuori ruolo per

tutti i componenti "alle dipendenze dell'Esecutivo", in riferimento

all'art. 3, primo comma, della Costituzione; dell'art. 5 del medesimo

d.P.R., in quanto detto articolo non comprende, tra coloro che non

possono far parte delle commissioni tributarie di primo e di secondo

grado, anche i funzionari di prefettura e dell'intendenza di finanza

ed, in genere, tutti coloro che sono alle dipendenze dell'Esecutivo,

in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma,

della Costituzione; e del medesimo art. 5, in riferimento agli artt.

97, primo comma, 108, secondo comma e 3, primo comma, della

Costituzione, in quanto detto articolo non comprende, tra coloro che

non possono far parte delle commissioni tributarie di primo e di

secondo grado, anche gli iscritti in uno degli albi indicati

dall'art. 30, terzo comma, dello stesso decreto, nel testo modificato

dal d.P.R. n. 739 del 1981;

che con atto depositato il 20 marzo 1990 è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato;

Considerato che per i componenti le commissioni tributarie,

svolgenti tutti identica funzione, è esclusa qualsivoglia incidenza

sulle nomine, poiché le scelte sono commesse al presidente del

tribunale e, rispettivamente, della Corte d'appello;

che poi, più generalmente, come già in passato affermato,

l'indipendenza del collegio e dei suoi componenti va individuata,

comunque, solo attraverso i modi con i quali è svolta la funzione,

nel senso della inesistenza di vincoli che possano comportare una

soggezione formale o sostanziale da altri (cfr. sentenza n. 196 del

1982);

che la questione, pertanto, va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative dei giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 5 e 9, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario)

sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo comma,

101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, dalla

commissione tributaria di primo grado di Verbania, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 giugno 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI