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Ordinanza 290/1990 ECLI:IT:COST:1990:290 Generato dall'IA

Ordinanza 290/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 290/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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concessione della liberazione anticipata ad un detenuto in esecuzione

Regesto Legislator

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Ordinanza 290/1990 · Corte costituzionale: concessione della liberazione anticipata ad un detenuto in esecuzione

Parole chiave

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audizione personale interrogatorio formale di testimoni diritti del detenuto diritti della difesa obbligo di comparizione all'udienza diritto di essere sentito
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 666, quarto

comma, del codice di procedura penale del 1988, promosso con

ordinanza emessa il 16 dicembre 1989 dal magistrato di sorveglianza

di Pisa nel procedimento di esecuzione per concessione della

liberazione anticipata relativo a Marras Sandro, iscritta al n. 91

del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1990 il giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento di esecuzione per la

concessione della liberazione anticipata ad un detenuto in esecuzione

di pena presso la casa di reclusione di Volterra, il magistrato di

sorveglianza di Pisa - "delegato" dal tribunale di sorveglianza di

Cagliari (giudice competente in materia) ad assumere le dichiarazioni

dell'interessato, nonostante questi avesse richiesto di essere

sentito dal tribunale stesso - ha, con ordinanza del 16 dicembre

1989, sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24,

secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità

dell'art. 666, quarto comma, del codice di procedura penale del 1988,

il quale dispone che "ove l'interessato sia detenuto o internato in

luogo posto fuori della circoscrizione del giudice competente a

decidere, sia sentito prima del giorno della udienza dal magistrato

di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre

la traduzione";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, richiamando l'atto d'intervento depositato in altro giudizio

conseguente ad analoga questione sollevata dallo stesso magistrato di

sorveglianza di Pisa (ordinanza del 6 novembre 1989, relativa ad un

procedimento per revoca della semilibertà) e ritenuta manifestamente

inammissibile da questa Corte con ordinanza n. 207 del 1990;

Considerato che la questione è stata sollevata nel corso di un

giudizio non demandato alla cognizione del magistrato di sorveglianza

di Pisa, cui, anche in materia di concessione della liberazione

anticipata, viene soltanto "delegato" il compito di "sentire"

l'interessato "in vista e al servizio di un giudizio riservato in

modo esclusivo" ad altro giudice (cfr., con riguardo ad una funzione

meramente istruttoria del giudice dell'esecuzione, la sentenza n. 112

del 1964), quale è appunto, nella specie, il tribunale di

sorveglianza di Cagliari;

e che, quindi, difettando il giudice a quo di ogni potere

decisorio in materia, se ne deve negare la legittimazione a sollevare

in tale "materia" questioni di legittimità costituzionale (v.

ordinanza n. 207 del 1990);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 666, quarto comma, del codice

di procedura penale del 1988, sollevata, in riferimento agli artt. 3,

primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal magistrato

di sorveglianza di Pisa con ordinanza del 16 dicembre 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 giugno 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI