Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 281/1990 ECLI:IT:COST:1990:281 Generato dall'IA

Ordinanza 281/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 281/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale,

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 101 della Costituzione; Ordinanza 281/1990 · Corte costituzionale: 9, prima serie speciale,

Parole chiave

Generato dall'IA
principio di pubblicità contravvenzione alla circolazione perturbamento della circolazione pubblica compito di diritto pubblico sicurezza della circolazione tutela dell'interesse pubblico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 101 della Costituzione
non manifestamente infondata in relazione: a) all'art. 101 della
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 128, 275 e 276 del codice di procedura civile promosso

con ordinanza emessa il 13 dicembre 1989 dal Pretore di Torino nel

procedimento civile vertente tra Ditta F.lli Ceresa S.p.A. e Vaccaro

Antonino, iscritta al n. 74 del registro ordinanze 1990 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1990 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio civile per il risarcimento

danni da circolazione di autoveicoli, il Pretore di Torino, con

ordinanza emessa in data 13 dicembre 1989, prima di assumere la causa

in decisione, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità

costituzionale degli artt. 128, 275 e 276 del codice di procedura

civile nella parte in cui non prevedono che anche nel rito civile

ordinario venga data lettura in pubblica udienza del contenuto del

dispositivo della sentenza;

che il giudice a quo ritiene la questione rilevante - in quanto

attinente alle garanzie ed ai doveri che riguardano il suo operato e

non manifestamente infondata in relazione: a) all'art. 101 della

Costituzione, poiché il principio della pubblicità delle udienze

(che in tale precetto trova garanzia) risulterebbe essere "un sacco

vuoto", ove i destinatari del potere giurisdizionale non avessero

coscienza e percezione immediata e diretta, in pubblica udienza,

della sentenza; b) all'art. 10, primo comma, della Costituzione per

il mancato adeguamento del processo di cognizione, svolgentesi con il

rito ordinario, alle norme di diritto internazionale generalmente

riconosciute che imporrebbero al giudice che ha redatto la sentenza

di renderla pubblica in udienza (art. 14 Patto di New York del 16

dicembre 1966, ratificato con legge n. 881 del 1977; art. 6

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo del 4 novembre

1950, ratificata con legge n. 848 del 1955; art. 31 Protocollo sullo

Statuto Corte di Giustizia annesso ai trattati C.E.E.A., C.E.E. ed

E.U.R.A.T.O.M.); c) all'art. 97, primo comma, della Costituzione, in

quanto l'imposizione al giudice del dovere di redigere il dispositivo

della sentenza subito dopo la discussione delle parti (artt. 128, 275

e 276, ultima parte, del codice di procedura civile), senza il

conseguenziale obbligo di pronunziare il dispositivo in udienza,

parrebbe essere fonte di irragionevole ritardo nella conoscenza della

statuizione del giudice;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha eccepito

l'inammissibilità della questione per irrilevanza ai fini della

decisione del caso concreto;

Considerato che il giudice a quo richiede nella sostanza che il

principio di pubblicità delle attività processuali venga esteso

anche alla forma di comunicazione del contenuto della sentenza,

invocando nel giudizio ordinario il paradigma dettato per il "rito

del lavoro" ed alcuni altri modelli processuali civili;

che l'indole del petitum, concretandosi in una complessa

operazione di modifica delle regole del rito, idonea a coinvolgere

modi e tempi di svolgimento del contraddittorio e la struttura stessa

della decisione, esula dall'ambito dell'incidente di legittimità

costituzionale;

che siffatto intervento, del resto già parzialmente in atto, è

di competenza del legislatore;

che, pertanto, la proposta questione è manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 128,

275 e 276 del codice di procedura civile, sollevata, in relazione

agli artt. 101, 10 e 97 della Costituzione, dal Pretore di Torino con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI