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Ordinanza 270/1990 ECLI:IT:COST:1990:270 Generato dall'IA

Ordinanza 270/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 270/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 166 del codice

Regesto Legislator

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Ordinanza 270/1990 · Corte costituzionale: 166 del codice

Parole chiave

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esenzione dalla pena adeguamento della pena pena privativa della libertà assistenza riabilitativa procedura penale militare pena accessoria
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 166 del codice

penale, promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre 1989 dal

Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di

Barel Eddj, iscritta al n. 79 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella Camera di consiglio del 3 maggio 1990 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che con ordinanza 13 dicembre 1989 il Tribunale militare

di Padova sollevava questione di legittimità costituzionale

dell'art. 166 codice penale, nella parte in cui non consente

l'estensione della sospensione condizionale alle pene accessorie, in

riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della

Costituzione;

Considerato che è nel frattempo entrata in vigore la legge 7

febbraio 1990 n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione

condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti),

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio u.s.;

che l'art. 4 di tale legge dispone la sostituzione dell'art. 166

codice penale, il cui nuovo primo comma estende alle pene accessorie

la sospensione condizionale, mentre l'art. 8 sopprime l'art. 69 del

codice penale militare di pace;

che di conseguenza a tutte le pene accessorie militari è, in

forza della nuova legge, esteso il beneficio suddetto;

che pertanto gli atti debbono essere restituiti al giudice a quo

perché, alla luce della normativa sopravvenuta, riesamini se la

questione sollevata sia tuttora rilevante;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale militare di Padova

affinché riesamini la rilevanza della questione sollevata alla luce

della sopravvenuta legge 7 febbraio 1990 n. 19 (Modifiche in tema di

circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione di

pubblici dipendenti).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI