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Ordinanza 269/1990 ECLI:IT:COST:1990:269 Generato dall'IA

Ordinanza 269/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 269/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 254 bis e 279

Regesto Legislator

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art. 97 della Costituzione; Ordinanza 269/1990 · Corte costituzionale: 254 bis e 279

Parole chiave

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ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo proroga della carcerazione preventiva capacità di subire la carcerazione convalida del sequestro riapertura della procedura d'asilo misure sostitutive della carcerazione

Disposizioni normative citate

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art. 97 della Costituzione
penale del 1930, in riferimento all'art. 97 della Costituzione,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 254 bis e 279

del codice di procedura penale (abrogato), promosso con ordinanza

emessa il 5 dicembre 1989 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale

di Napoli nel procedimento penale a carico di Cecco Giuseppe,

iscritta al n. 70 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 1990 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Giudice istruttore

presso il Tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 254 bis e 279 del codice di procedura

penale del 1930, in riferimento all'art. 97 della Costituzione,

ritenendo che entrambi contrastino con il principio di speditezza del

processo penale (implicito nel più vasto concetto di "buon andamento

della amministrazione") nella parte in cui consentono all'imputato la

reiterazione di istanze per la concessione della libertà provvisoria

o degli arresti domiciliari, in assenza di nuovi elementi di

giudizio, e senza che all'Autorità giudiziaria sia consentito

pronunciarsi in ordine alla loro ammissibilità;

Considerato:

che la violazione del principio del buon andamento

dell'amministrazione non può essere invocata se non quando si assuma

l'arbitrarietà o la manifesta irragionevolezza della disciplina

impugnata rispetto al fine indicato dall'art. 97, primo comma, della

Costituzione;

che nel caso in esame, al contrario, non soltanto è da

escludere che il legislatore abbia operato scelte arbitrarie o

irragionevoli, ma anzi la soluzione adottata risponde al fine di un'

effettiva integrale difesa di un diritto fondamentale del cittadino,

qual è quello relativo alla libertà personale, in aderenza ai

principi garantiti dagli artt. 13 e 24 della Costituzione;

che, peraltro, la soluzione auspicata dal giudice a quo,

(d'inammissibilità delle istanze defatigatorie) non appare in alcun

modo idonea all'efficienza del procedimento poiché, una volta

compiuta la delibazione dell'istanza in ordine alla presenza o meno

di nuovi elementi di giudizio, diventa irrilevante, ai fini della

speditezza, la formula con la quale il mancato accoglimento venga

espresso, senza contare che l'aderenza ai principi processuali in

ordine alla qualifica dei provvedimenti del giudice esclude che un

accertamento sul merito della questione sia definibile come una

pronuncia sull'ammissibilità dell'istanza, che in quanto tale

sarebbe pregiudiziale all'esame del merito;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 254 bis e 279 del codice di procedura

penale del 1930, sollevata, in riferimento all'art. 97 della

Costituzione, dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Napoli

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI