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Sentenza 265/1990 ECLI:IT:COST:1990:265 Generato dall'IA

Sentenza 265/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 265/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Regesto Legislator

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art. 90 della Costituzione, art. 96 della Costituzione; Sentenza 265/1990 · Corte costituzionale: ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Parole chiave

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competenza del pubblico ministero categorie di competenza autorizzazione ad agire permesso di promuovere un procedimento penale ministro della giustizia responsabilità ministeriale

Disposizioni normative citate

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art. 90 della Costituzione
ministeriali e di reati previsti dall'art. 90 della Costituzione), in
art. 96 della Costituzione
relativi ai reati previsti dall'art. 96 della Costituzione, istituito
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo

comma, della legge 5 giugno 1989, n. 219 (Nuove norme in tema di

reati ministeriali e di reati previsti dall'art. 90 della

Costituzione), promosso con ordinanza emessa il 14 dicembre 1989

dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dal Procuratore della

Repubblica presso il Tribunale di Roma per la risoluzione del

conflitto di competenza con il Collegio inquirente nel procedimento

penale a carico di Nicolazzi Franco, iscritta al n. 55 del registro

ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 1990 il Giudice relatore

Francesco Greco;

1. - Con nota del 21 luglio 1989, il Presidente della Camera dei

Deputati ha informato il Presidente del collegio per i procedimenti

relativi ai reati previsti dall'art. 96 della Costituzione, istituito

presso il Tribunale di Roma, della avvenuta concessione in data 20

luglio dell'autorizzazione a procedere nei confronti dell'on. Franco

Nicolazzi, per fatti al medesimo ascritti in relazione all'incarico,

da lui svolto, di Ministro dei Lavori Pubblici.

Il 31 agosto 1989, il Presidente di detto collegio ha trasmesso

gli atti al Procuratore della Repubblica in sede, "per le sue

richieste".

Questi, a seguito di istanza della difesa tendente ad ottenere la

restituzione di tali atti al collegio, quale organo asserito

funzionalmente competente allo svolgimento dell'istruttoria, e di

risposta affermativa della propria competenza da parte del collegio

all'uopo interpellato, ha sollevato conflitto davanti alla Corte di

cassazione, ai sensi dell'art. 51, secondo comma, del codice di

procedura penale del 1930, da considerarsi applicabile al caso di

specie in forza dell'art. 242 del decreto legislativo 28 luglio 1989,

n. 271.

La Corte di cassazione con ordinanza in data 14 dicembre 1989, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3,

secondo comma, della legge 5 giugno 1989, n. 219, in riferimento

all'art. 9, quarto comma, della legge costituzionale 16 gennaio 1989,

n. 1.

2. - La Corte ha, anzitutto, interpretato il parametro

costituzionale anche alla stregua dei lavori preparatori, nel senso

che, una volta concessa, da parte dell'assemblea parlamentare,

l'autorizzazione a procedere a carico dell'inquisito, la successiva

trasmissione degli atti al collegio, di cui all'art. 7 della stessa

legge costituzionale n. 1 del 1989, comporta la sua competenza

funzionale a proseguire il giudizio nella fase istruttoria, con

esclusione, quindi, della competenza del Procuratore della

Repubblica, abilitato soltanto a presentare le sue richieste e

redigere la requisitoria al termine dell'istruzione.

Ha quindi osservato che, invece, la norma censurata, stabilendo

che "il collegio provvede senza ritardo a trasmettere gli atti al

Procuratore della Repubblica" lascia intendere - alla luce, ancora,

di quanto desumibile dai lavori preparatori - che tale trasmissione

non è destinata a consentire al pubblico ministero la mera

"formulazione delle sue richieste", ma è funzionale allo svolgimento

di tutta l'attività conseguente alla concessa autorizzazione.

Onde, per il segnalato contrasto con la citata norma

costituzionale, la necessità di sollevare questione di legittimità

costituzionale, la cui rilevanza nel giudizio a quo, secondo la

stessa Corte remittente, è in re ipsa, essendo evidente che la

soluzione della medesima condiziona la decisione, in un senso o

nell'altro, del suddetto conflitto.

3. - L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Nel susseguente giudizio davanti a questa Corte non vi sono state

né costituzione di parte né interventi.

1. - Si dubita che l'art. 3, secondo comma, della legge 5 giugno

1989, n. 219 - stabilendo che, il collegio di cui all'art. 7 della

legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, dopo la concessione della

autorizzazione a procedere ex art. 9 della stessa legge

costituzionale e la conseguente trasmissione degli atti ad esso,

debba provvedere, a sua volta, alla trasmissione degli stessi senza

ritardo al Procuratore della Repubblica competente per l'ulteriore

corso del procedimento - violi il disposto del citato art. 9, quarto

comma, della legge costituzionale n. 1 del 1989, il quale prevede,

invece, che detta competenza spetta al collegio.

2. - Non si può non condividere la interpretazione del quarto

comma dell'art. 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1,

accolta dalla Corte di cassazione nel senso che "L'Assemblea, ove

conceda l'autorizzazione, rimette gli atti al collegio perché

continui il procedimento secondo le norme vigenti". Si tratta dello

stesso collegio speciale previsto dall'art. 7 della stessa legge, il

quale ha già compiuto le indagini preliminari che hanno, poi, dato

luogo al procedimento svoltosi dinanzi all'Assemblea della Camera

competente per la concessione o meno dell'autorizzazione a procedere.

La suddetta interpretazione si ricava con certezza dalla lettera

della disposizione in esame, là dove è detto testualmente che lo

stesso collegio competente nella prima fase del procedimento lo

continua secondo le norme vigenti. Il significato letterale non

cambia anche se il verbo "continui" si ritenga riferito al

procedimento, in quanto è sempre chiara la designazione a compiere

l'istruttoria del collegio al quale sono stati rimessi gli atti

dall'Assemblea.

Il testo originario stabiliva "che l'Assemblea, ove conceda

l'autorizzazione, rimette gli atti al Procuratore della Repubblica

perché abbia corso il procedimento secondo le norme vigenti".

La disposizione è stata radicalmente modificata in quella attuale

a seguito dell'approvazione di un apposito emendamento da parte della

Camera dei deputati.

In sede di seconda lettura al Senato, vi è stato il tentativo di

ripristinare il testo originario, ma è stato confermato quello

emendato.

Pertanto, in aderenza alla disposizione costituzionale, il secondo

comma dell'art. 3 della legge 5 giugno 1989, n. 219, il quale

statuisce che, in caso di concessione dell'autorizzazione a

procedere, "il collegio, provvede, senza ritardo, a trasmettere gli

atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale", va

interpretato nel senso che tale trasmissione degli atti dal collegio

al pubblico ministero avviene non perché questi provveda "allo

svolgimento di tutta l'attività conseguente alla concessa

autorizzazione", ma perché partecipi all'attività spettante al

collegio esercitando i suoi poteri.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della

legge 5 giugno 1989, n. 219 (Nuove norme in tema di reati

ministeriali e di reati previsti dall'art. 90 della Costituzione), in

riferimento all'art. 9, quarto comma, della legge costituzionale 16

gennaio 1989, n. 1, sollevata dalla Corte di cassazione con l'

ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI