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Ordinanza 251/1990 ECLI:IT:COST:1990:251 Generato dall'IA

Ordinanza 251/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 251/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dall'Avvocatura Generale dello Stato deve essere disattesa, in quanto

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Ordinanza 251/1990 · Corte costituzionale: dall'Avvocatura Generale dello Stato deve essere disattesa, in quanto

Parole chiave

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perquisizione omissione del ministero pubblico domanda di sequestro corrispondenza con il difensore difetto di legittimazione del ministero pubblico assenza di persecuzione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 365 del codice

di procedura penale del 1988, promosso con ordinanza emessa il 28

novembre 1989 dal Tribunale di Bologna nel procedimento penale a

carico di Candelori Marina, iscritta al n. 42 del registro ordinanze

1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6,

prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Bologna, chiamato a decidere

sull'"istanza di riesame" avverso un "decreto di perquisizione (e

successivo sequestro)" emesso dal Pubblico ministero, ha, con

ordinanza del 28 novembre 1989, sollevato, in riferimento agli artt.

3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 365

del codice di procedura penale del 1988, "nella parte in cui non

prevede che il P.M., durante la perquisizione svolta in assenza

dell'indagato, dia avviso delle operazioni al difensore di fiducia o

d'ufficio, previa nomina di quest'ultimo ove occorra";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente dei Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata, in via principale,

inammissibile - "posto che la devoluzione operata attraverso il

riesame non attiene alla perquisizione ma al sequestro" - e, in

subordine, non fondata;

Considerato che l'eccezione d'inammissibilità avanzata

dall'Avvocatura Generale dello Stato deve essere disattesa, in quanto

la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione è costante

nel senso che il decreto di perquisizione, quando le cose siano state

sottoposte a sequestro, può essere assoggettato al riesame del

tribunale;

che, peraltro, la questione, così come proposta dal giudice a

quo, risulta manifestamente infondata, perché, con riguardo alle

perquisizioni locali, nessun avviso al difensore è prescritto dalla

legge in ordine al compimento delle operazioni, sia o no presente ad

esse la persona sottoposta alle indagini ed a prescindere

dall'avvenuta nomina di un difensore di fiducia o dall'avvenuta

designazione di un difensore d'ufficio da parte del pubblico

ministero (la stessa rubrica dell'art. 365 parla, chiaramente, di

"Atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza avviso"),

dato che la perquisizione è "atto, per sua natura, sempre urgente e

riservato, perché ha come presupposto, ai fini della sua efficacia,

l'elemento sorpresa" (cfr. sentenza n. 123 del 1974), caratteristica

propria anche della fattispecie delineata dal codice di procedura

penale del 1988 (v., oltre alla norma qui denunciata, gli artt. 249 e

250).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 365 del codice di procedura penale del 1988,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal

Tribunale di Bologna con ordinanza del 28 novembre 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI