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Ordinanza 235/1990 ECLI:IT:COST:1990:235 Generato dall'IA

Ordinanza 235/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 235/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma,

Regesto Legislator

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art. 24 della Costituzione; Ordinanza 235/1990 · Corte costituzionale: 19, primo comma,

Parole chiave

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indennità d'espropriazione restrizione della proprietà senza risarcimento estensione dell'espropriazione rinuncia all'espropriazione restituzione della proprietà indigenza processuale non provata

Disposizioni normative citate

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art. 24 della Costituzione
giusta indennità, viola l'art. 24 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma,

della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento

dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per

pubblica utilità, modifiche e integrazioni alle legge 17 agosto

1942, n. 1150, legge 18 aprile 1962, n. 167, l. 29 settembre 1964, n.

847, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel

settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata) come

modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per

la edificabilità dei suoli), promossi con otto ordinanze emesse il

30 giugno 1989 dalla Corte di Cassazione ed iscritte ai nn. da 683 a

690 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 1990 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che la Corte di Cassazione, con le otto ordinanze

indicate in epigrafe, in data 30 giugno 1989 ha sollevato questione

di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge

22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall'art. 14 della legge 28

gennaio 1977, n. 10 sotto il profilo che, precludendo

agl'interessati, pur dopo l'espropriazione, in mancanza della

determinazione, comunicazione e pubblicazione dell'indennità di

stima, la possibilità di adire la Corte d'appello per ottenere la

giusta indennità, viola l'art. 24 della Costituzione;

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 67 del 1990, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione

impugnata, nella parte in cui, pur dopo l'avvenuta espropriazione,

non consente agli aventi diritto di agire in giudizio per la

determinazione dell'indennità, finché manchi la relazione di stima;

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma,

della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento

dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per

pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alle legge 17 agosto

1942, n. 1150, legge 18 aprile 1962, n. 167, legge 29 settembre 1964,

n. 847, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel

settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), come

modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per

la edificabilità dei suoli), già dichiarato illegittimo, con la

sentenza n. 67 del 1990, nella parte in cui, pur dopo l'avvenuta

espropriazione, non consente agli aventi diritto di agire in giudizio

per la determinazione dell'indennità, finché manchi la relazione di

stima prevista dagli artt. 15 e 16 della legge, questione sollevata,

in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Corte di

Cassazione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'8 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI