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Ordinanza 233/1990 ECLI:IT:COST:1990:233 Generato dall'IA

Ordinanza 233/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 233/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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manifestamente inammissibile a seguito della sentenza n. 350 del 1985

Regesto Legislator

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Ordinanza 233/1990 · Corte costituzionale: 350 del 1985

Parole chiave

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uguaglianza nell'illegalità esenzione dalla pena principio del ne bis in idem sanzione penale reati violenti cause di esclusione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con

ordinanza emessa il 29 maggio 1989 dal Pretore di Trieste nel

procedimento penale a carico di Lol Davide, iscritta al n. 66 del

registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 8,

prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella Camera di consiglio del 4 aprile 1990 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il pretore di Trieste con ordinanza emessa il 29

maggio 1989 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 77

della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevede

la possibilità di applicazione del beneficio a tutti i reati anche

puniti con pena congiunta pecuniaria e detentiva;

Considerato che tale questione è stata più volte dichiarata

manifestamente inammissibile a seguito della sentenza n. 350 del 1985

(confronta, da ultima, l'ordinanza n. 89 del 1990);

che il giudice a quo non adduce argomenti o profili nuovi ed

anzi mostra di ignorare le decisioni citate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi

alla Corte Costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 77 legge 24 novembre 1981, n.

689, con riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione,

sollevata dal Pretore di Trieste con ordinanza emessa il 29 maggio

1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'8 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI