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Ordinanza 23/1990 ECLI:IT:COST:1990:23 Generato dall'IA

Ordinanza 23/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 23/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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regionale per l'Umbria, con ordinanza emessa in data 25 gennaio 1989,

Regesto Legislator

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Ordinanza 23/1990 · Corte costituzionale: regionale per l'Umbria, con ordinanza emessa in data 25 gennaio 1989,

Parole chiave

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riduzione dell'aumento ordinario dello stipendio diritti a pensione rivalutazione dei salari suddivisione della previdenza professionale aumento della rendita uguaglianza di retribuzione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo

comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97 (Norme sullo stato giuridico

dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e

amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli

avvocati dello Stato), in relazione all'art. 5, ultimo comma, del

d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, all'art. 2, lett. d), della legge

16 dicembre 1961, n. 1308 ed all'art. 10, ultimo comma, della legge

20 dicembre 1961, n. 1345, così come interpretato dall'art. 1,

secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, promosso con

ordinanza emessa il 25 gennaio 1989 dal Tribunale amministrativo

regionale per l'Umbria sul ricorso proposto da Mazzini Luigi contro

il Ministero di grazia e giustizia ed altro, iscritta al n. 435 del

registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Mazzini Luigi, nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui il ricorrente,

magistrato ordinario in pensione, aveva richiesto l'attribuzione

degli aumenti periodici e figurativi di stipendio previsti per il

personale della Corte dei conti, il Tribunale amministrativo

regionale per l'Umbria, con ordinanza emessa in data 25 gennaio 1989,

ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 36, 24, 102 e 103 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9,

secondo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97 (Norme sullo stato

giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati

ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e

degli avvocati dello Stato), in riferimento all'art. 5, ultimo comma,

del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, all'art. 2, lett. d), della

legge 16 dicembre 1961, n. 1308, ed all'art. 10, ultimo comma, della

legge 20 dicembre 1961, n. 1345, così come interpretato dall'art. 1,

secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425;

che il giudice a quo, sulla premessa del carattere unitario

della giurisdizione (la quale imporrebbe l'identità di trattamento

economico di tutti gli appartenenti all'ordinamento giurisdizionale),

individua nelle disposizioni impugnate l'intento di svalutare la

funzione del giudice, togliendo effetto alle sentenze già

pronunciate, attraverso un uso distorto dello strumento

interpretativo, che avrebbe concretato un'ipotesi di eccesso di

potere legislativo;

che a parere del Tribunale amministrativo regionale rimettente

risulterebbe sacrificato il diritto di difendersi ed agire in

giudizio ed inoltre sarebbero stati in concreto violati il principio

d'eguaglianza e quello di adeguatezza della retribuzione;

Considerato che questa Corte ha già complessivamente valutato la

ratio della legge 6 agosto 1984, n. 425, individuando nell'art. 1

della stessa "l'indispensabile presupposto logico e organizzatorio

della ristrutturazione del trattamento economico per tutte le

categorie dei magistrati";

che, in particolare, con l'ordinanza n. 1083 del 1988 è stata

dichiarata la manifesta infondatezza della medesima questione ora

sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria in

quanto, nell'impugnata normativa si è ravvisato l'esercizio di

discrezionalità legislativa finalizzata alla realizzazione del

principio di eguaglianza nonché di ragionevolezza;

che nell'ordinanza di rimessione non vengono prospettati

argomenti nuovi rispetto a quelli a suo tempo esaminati, mentre è

viceversa sollecitato un riesame delle predette conclusioni;

che la questione è pertanto manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 2 aprile 1979,

n. 97 (Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento

economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati

della giustizia militare e degli avvocati dello Stato), in relazione

all'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080,

all'art. 2, lett. d), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308 ed

all'art. 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345

(così come interpretati dall'art. 1, secondo comma, della legge 6

agosto 1984, n. 425), sollevata, in relazione agli artt. 3, 36, 24,

102 e 103 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale

per l'Umbria con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI