Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 229/1990 ECLI:IT:COST:1990:229 Generato dall'IA

Ordinanza 229/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 229/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

professionista, la cui tariffa non contenga analoga disposizione, sia

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 3 Cost, art. 1224 c.c, art. 1284 c.c, art. 3 della Costituzione; Ordinanza 229/1990 · Corte costituzionale: professionista, la cui tariffa non contenga analoga disposizione, sia

Parole chiave

Generato dall'IA
onorario dell'architetto pagamento del subappaltatore fatturazione ospedaliera calcolo e tasso di rimborso violazione dei doveri professionali rimborso ospedaliero

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 Cost
di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost.,
art. 1224 c.c
quali, a norma dell'art. 1224 c.c., ove non vogliano appagarsi degli
art. 1284 c.c
interessi moratori nella misura legale di cui all'art. 1284 c.c.,
art. 3 della Costituzione
architetti) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo

comma, della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Approvazione della tariffa

professionale degli ingegneri ed architetti), promosso con

l'ordinanza emessa il 5 maggio 1989 dal Tribunale di Sassari nel

procedimento civile vertente tra Quartu Rolando e l'Unità sanitaria

locale n. 2 - Alghero, iscritta al n. 40 del registro ordinanze 1990

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima

serie speciale dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che nel corso di un giudizio civile per il pagamento di

prestazioni professionali promosso da Rolando Quartu, ingegnere, nei

confronti dell'Unità sanitaria locale n. 2 di Alghero il Tribunale

di Sassari, con ordinanza del 5 maggio 1989, ha sollevato questione

di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost.,

dell'art. 9, quarto comma, della legge 2 marzo 1949, n. 143

(Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed

architetti) nella parte in cui prevede che sulle somme dovute e non

pagate a saldo della specifica entro il termine di sessanta giorni

dalla consegna della stessa, decorrono a favore del professionista

gli interessi ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito

dalla Banca d'Italia;

che nel giudizio non ha spiegato intervento il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Considerato preliminarmente che la censura di incostituzionalità

nel caso in esame è diretta, non alla estensione di una disciplina

più favorevole ad una situazione oggetto di un trattamento di minor

favore, quanto piuttosto al fine, meramente caducatorio, di

dichiarare la illegittimità della disciplina applicabile, con

conseguente espansione della sfera di applicazione di una disciplina

di minor favore, che si assume quale regola della generalità delle

ipotesi;

che in particolare, ad avviso dell'autorità remittente, la

norma denunciata riconoscerebbe ad ingegneri ed architetti un

privilegio ingiustificato, sia nei confronti di ogni altro

professionista, la cui tariffa non contenga analoga disposizione, sia

nei confronti della generalità dei creditori di somme di danaro, i

quali, a norma dell'art. 1224 c.c., ove non vogliano appagarsi degli

interessi moratori nella misura legale di cui all'art. 1284 c.c.,

devono fornire, ai fini del risarcimento, la prova del maggior danno,

onere da cui la disposizione in argomento solleva le categorie

indicate;

che questa Corte, con sentenza n. 43 del 1989, ha dichiarato non

fondata la questione osservando: quanto al primo profilo, che per

aversi utile comparazione ai fini del giudizio sulla violazione del

principio di eguaglianza, è necessario che il tertium comparationis

risponda ad una regola generale, ingiustificatamente derogata dalla

norma denunciata, mentre al contrario il nostro ordinamento non

riserva un trattamento uniforme ai crediti professionali ed anzi

prevede per alcune categorie un trattamento analogo a quello

censurato; quanto al secondo profilo, che, nel confronto tra un

credito professionale e la generalità dei crediti pecuniari,

l'ordinamento sotto diversi aspetti attribuisce rilevanza alla natura

ed alla causa del credito, sicché la lamentata difformità di

disciplina risponde a reali differenze delle situazioni comparate;

che il particolare profilo relativo al favore consistente nella

esenzione dalla prova del maggior danno ai sensi ed agli effetti

delle disposizioni del codice civile sopra richiamate, non riveste il

carattere di autonoma censura, risolvendosi in quella che attiene al

trattamento fatto dalla legge impugnata, quanto alla determinazione

degli interessi moratori, ai creditori ingegneri ed architetti

rispetto agli altri creditori (e ciò a prescindere dal dubbio che

possa ritenersi trattamento più favorevole quello per cui

l'esenzione suddetta è bilanciata dall'impossibilità di provare un

danno maggiore di quello legalmente liquidato con la previsione di un

tasso di interesse maggiore di quello di cui all'art. 1284 c.c.);

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 9, quarto comma, della legge 2 marzo 1949,

n. 143 (Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed

architetti) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dal Tribunale di Sassari con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'8 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI