Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 223/1990 ECLI:IT:COST:1990:223 Generato dall'IA

Ordinanza 223/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 223/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

obbligatoria contro le malattie per esercenti attività commerciali),

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 223/1990 · Corte costituzionale: obbligatoria contro le malattie per esercenti attività commerciali),

Parole chiave

Generato dall'IA
durata completa di contribuzione contributi di previdenza impagati esenzione dal pagamento dei contributi attività sottoposta a contribuzione prestazioni assicurative correnti fissazione dei contributi
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.36, secondo

comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397 (Assicurazione

obbligatoria contro le malattie per esercenti attività commerciali),

in relazione all'art. 4 della stessa legge, promosso con ordinanza

emessa il 3 ottobre 1989 dal Pretore di Grosseto nel procedimento

civile vertente tra Canini Mario e l'I.N.P.S., iscritta al n. 691 del

registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S., nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 3 ottobre 1989, in un

procedimento civile vertente tra Canini Mario e l'I.N.P.S., il

Pretore di Grosseto ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della legge 27 novembre

1960, n. 1397 (Assicurazione obbligatoria contro le malattie per

esercenti attività commerciali), "nella parte in cui dispone che in

caso di denunce di cessazione dell'attività commerciale effettuate

oltre i termini di cui all'art. 4 e in caso di accertamento di

ufficio devono essere posti in riscossione anche i contributi

afferenti l'anno solare in corso", in riferimento agli artt. 3 e 38

Cost.;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte, rilevando l'intervenuta abrogazione

della norma impugnata ad opera dell'art. 12 della legge 23 aprile

1981, n. 155, ha già dichiarato non fondata identica questione con

sentenza n. 165 del 1990;

che pertanto, non rinvenendosi motivi o argomenti nuovi o

comunque tali da modificare il proprio orientamento, va dichiarata la

manifesta infondatezza della sollevata questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della legge 27 novembre

1960, n. 1397 (Assicurazione obbligatoria contro le malattie per

esercenti attività commerciali), in riferimento agli artt. 3 e 38

della Costituzione, sollevata dal Pretore di Grosseto con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI