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Ordinanza 222/1990 ECLI:IT:COST:1990:222 Generato dall'IA

Ordinanza 222/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 222/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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costituzionale dell'art. 47, primo comma, della legge 26 luglio 1975,

Regesto Legislator

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Ordinanza 222/1990 · Corte costituzionale: costituzionale dell'art. 47, primo comma, della legge 26 luglio 1975,

Parole chiave

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esenzione dalla pena adeguamento della pena riduzione della pena prescrizione della pena sospensione di pena pene condizionali
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma

primo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà), così come modificato dalla legge 10 ottobre 1986,

n. 663, promosso con ordinanza emessa l'11 luglio 1989 dal Tribunale

di Sorveglianza di Brescia nel procedimento di sorveglianza relativo

a Comincini Emilio, iscritta al n. 635 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza di Brescia, con

ordinanza dell'11 luglio 1989, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 13, 27 e 79 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 47, primo comma, della legge 26 luglio 1975,

n. 354 (così come modificato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 633)

nella parte in cui considera ostativa alla concessione della misura

alternativa dell'affidamento in prova la pena inflitta superiore a

tre anni, ma in seguito ridotta in misura inferiore al limite

suddetto a seguito di amnistia o di condono;

Considerato che il giudice a quo denunzia l'interpretazione che

della disposizione impugnata è stata data da una parte della

giurisprudenza della Corte di Cassazione, in contrasto con altra

lungamente consolidata:

che, al riguardo il Tribunale critica, sotto il profilo

dell'esatta aderenza al dettato normativo, i risultati cui tale

giurisprudenza è da ultimo pervenuta;

che, però, il Tribunale rimettente, nel momento in cui

sollevava la questione, non poteva conoscere né la sentenza n. 386

di questa Corte, che veniva pubblicata sotto la stessa data dell'11

luglio 1989, e tanto meno la sentenza della Cassazione a Sezioni

Unite 16 novembre 1989, n. 20;

che, pertanto, è opportuno che il Tribunale esamini anche le

dette due sentenze al fine di considerare se ritenga tuttora attuale

la rilevanza della questione, in ogni caso decidendo in piena

libertà sul piano interpetrativo attesa la situazione che è venuta

a verificarsi nella giurisprudenza della Corte di Cassazione;

che, conseguentemente, è opportuno restituire gli atti al

giudice a quo;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di

Brescia per il riesame della questione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI