Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 219/1990 ECLI:IT:COST:1990:219 Generato dall'IA

Ordinanza 219/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 219/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 219/1990 · Corte costituzionale: dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n.

Parole chiave

Generato dall'IA
prestazioni dell'assicurazione invalidità rendita d'invalidità per coniugi sussidio di assistenza ricorso all'assistenza sociale assegno per grandi invalidi pensione alimentare d'indigenza
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del

decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850 (Norme relative al trattamento

assistenziale dei ciechi civili e dei sordomuti), quale sostituito

dalla legge di conversione 21 febbraio 1977, n. 29 e dell'art. 14

septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del

Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati

dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n.

285, sulla occupazione giovanile), quale aggiunto dalla legge di

conversione 29 febbraio 1980, n. 33, promosso con ordinanza emessa il

2 novembre 1989 dal Pretore di Modena nel procedimento civile

vertente tra Bortolotti Fernanda e I.N.P.S., iscritta al n. 38 del

registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione di Bortolotti Fernanda nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di

Modena dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1 del

decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850, quale sostituito dalla legge

di conversione 21 febbraio 1977, n. 29, e dell'art. 14 septies del

decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, quale aggiunto dalla legge di

conversione 29 febbraio 1980, n. 33, in quanto, introducendo ai fini

del conseguimento delle prestazioni (pensione ed assegno)

d'invalidità civile nuovi e più favorevoli requisiti reddituali, ed

in particolare escludendo la rilevanza del reddito del coniuge, hanno

omesso di estendere tali previsioni alla pensione sociale per gli

ultrasessantacinquenni; che in tal modo sarebbero stati violati, a

suo avviso, gli artt. 3 e 38, primo comma, Cost., risultando alterata

la preesistente parificazione fra tali trattamenti quanto ai limiti

di reddito, e contraddetta l'esigenza di coerenza - basata sulla

sostanziale equivalenza tra le rispettive condizioni invalidanti -

affermata da questa Corte nella sentenza n. 769 del 1988;

che la parte privata ha chiesto che la questione venga accolta,

mentre il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che essa

sia dichiarata inammissibile o comunque non fondata;

Considerato che il Pretore di Modena - chiamato a decidere su un

caso di diniego della pensione sociale dipendente dal superamento del

limite di reddito per effetto del cumulo con quello del coniuge

dell'istante - lamenta in particolare che dopo la predetta sentenza

non sia stato adottato alcun provvedimento atto ad eliminare o almeno

ad attenuare la rilevata incoerenza;

che dall'ordinanza non risulta che sia stata presa in

considerazione la successiva norma di cui all'art. 2 della legge 29

dicembre 1988, n. 544, che, sostituendo l'art. 2 della legge n. 140

del 1985, ha disposto un aumento della pensione sociale spettante

"anche ai soggetti esclusi in relazione alle condizioni di reddito"

ed ha introdotto variazioni circa il computo dei redditi ostativi al

suo conseguimento; che, conseguentemente, non risulta se detta

disposizione sia o meno idonea ad incidere sulla definizione del

giudizio principale ed a modificare la valutazione del giudice a quo

sulla rilevanza della questione;

che gli atti vanno perciò restituiti al medesimo onde

consentirgli di effettuare in proposito un riesame alla stregua della

citata disposizione;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Modena per riesame

della rilevanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI