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Sentenza 215/1990 ECLI:IT:COST:1990:215 Generato dall'IA

Sentenza 215/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 215/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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misure privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Sentenza 215/1990 · Corte costituzionale: misure privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza

Parole chiave

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rendita per orfano di madre genitore affidatario incapacità genitoriale responsabilità parentale domicilio del minore infermità congenita psichica

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
confronti dell'art. 3 della Costituzione emerge particolarmente del
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47- ter, primo

comma, n. 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme

sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà), e successive modifiche

apportate, in ultimo, dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche

alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle

misure privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza

emessa il 22 novembre 1989 dal Tribunale di sorveglianza di Trieste

nel procedimento di sorveglianza relativo a Bellavia Calogero,

iscritta al n. 41 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

Udito nella Camera di consiglio del 4 aprile 1990 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Con ordinanza 22 novembre 1989 il Tribunale di sorveglianza di

Trieste sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art.

47- ter, primo comma, n. 1, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme

sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà), così come aggiunto dall'art.

13 della legge 10 ottobre 1986 n. 663 (Modifiche alla legge

sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà), in riferimento agli artt. 3,

29, 30 e 31 della Costituzione.

Riferiva il Tribunale nell'ordinanza che tale Calogero Bellavia

era stato arrestato il 28 settembre 1989 in esecuzione della sentenza

17 maggio 1989 che lo aveva condannato alla pena di anni 3 e mesi 8

di reclusione per il delitto di bancarotta fraudolenta, di cui anni 3

condonati. Il Bellavia è padre di una bambina nata prematura l'8

luglio 1989 con un peso di 650 grammi, e ricoverata nell'ospedale

civile di Udine -neonatologia- perché in situazione clinica

particolarmente critica, la quale necessita della presenza dei

genitori "per realizzare una stimolazione psicomotoria idonea allo

sviluppo della sfera affettiva".

Ma la madre, moglie del Bellavia, non è assolutamente in grado di

prestare alcuna assistenza alla figlia perché invalida, nella misura

del 70% irriducibile, essendo affetta da psicosi d'arresto in debole

di mente.

Il Bellavia chiedeva, perciò, al Tribunale di ottenere o

l'affidamento in prova al servizio sociale, o la semilibertà, o,

infine, la detenzione domiciliare, allo scopo di poter dare

assistenza alla figlia neonata, in luogo della madre della piccola,

assolutamente impossibilitata a farlo.

Il Tribunale, escluso con ampia motivazione che al Bellavia possa

essere concesso l'affidamento in prova al servizio sociale o la

semilibertà, a causa della insussistenza delle condizioni di legge,

ha riconosciuto effettivamente la ricorrenza nella specie della

situazione prevista nel n. 1 del primo comma dell'art. 47- ter della

legge impugnata perché la pena da espiare nella parte residua non

supera i due anni di reclusione (mesi otto) e perché si tratta di

prole convivente di età inferiore a tre anni; ha ritenuto, però, di

non poter superare in via interpetrativa l'ostacolo rappresentato

dalla circostanza che la legge prevede come soggetto, a cui favore

può essere concessa la detenzione domiciliare (nel concorso delle

altre condizioni), esclusivamente "la madre". Di qui la sollevata

questione di legittimità costituzionale.

Nessuno è intervenuto o si è costituito nel giudizio innanzi

alla Corte.

1. - Lamenta il Tribunale di sorveglianza che, verificandosi tutte

le altre condizioni che avrebbero consentito di concedere la

detenzione domiciliare alla madre di prole di età inferiore a tre

anni se con lei convivente, la norma impugnata non preveda

altrettanto per il padre, allorquando la madre sia deceduta o

altrimenti assolutamente impossibilità a provvedere alla detta

prole.

Esclusa la possibilità d'intervento del giudice sul piano

interpetrativo, attesa l'alternatività della disposizione alle altre

due ipotesi, di carattere esclusivamente femminile (donna incinta o

allattante la propria prole), che limitano necessariamente alla madre

l'interpetrazione sia letterale che logica, il Tribunale ritiene che

la disposizione si ponga in contrasto con i parametri di cui agli

artt. 3, 29, 30 e 31 della Costituzione.

Nella specie, un condannato per bancarotta fraudolenta alla pena

di anni 3 e mesi 8 di reclusione, di cui tre condonati, aveva chiesto

di essere ammesso almeno alla detenzione domiciliare, per dare

assistenza ad una neonata, venutagli alla luce, poco prima della sua

carcerazione, prematura e con il preoccupante peso di grammi 650,

dalla moglie affetta da psicosi d'arresto in debole di mente, con

irriducibile inabilità al 70% e perciò assolutamente

impossibilitata a prestarle assistenza.

La questione è fondata.

2. - Il trattamento differenziato previsto per la prole

infratreenne che, pur avendo la madre detenuta, è ammessa dalla

legge impugnata a godere dell'assistenza della genitrice mediante

l'istituto della detenzione domiciliare, rispetto alla sorte di

coloro che, essendo la madre deceduta o impossibilitata, non possono

ricevere pari beneficio riguardo al padre detenuto, non sembra

ispirato a razionalità alcuna.

In effetti, la manifesta incompatibilità di tale situazione nei

confronti dell'art. 3 della Costituzione emerge particolarmente del

collegamento con i principi consacrati negli artt. 29, 30 e 31 della

Costituzione stessa.

Il riconoscimento della eguaglianza morale e giuridica dei

coniugi, su cui è ordinato il matrimonio, e il riconoscimento stesso

dei diritti della famiglia (art. 29), il dovere e il diritto dei

genitori di mantenere ed educare i figli, e soprattutto, le

provvidenze che la legge deve disporre affinché sieno assolti i

compiti dei genitori nei casi di loro incapacità (art. 30), la

protezione che la Carta fondamentale accorda all'infanzia,

sollecitando la Repubblica a favorire gli istituti necessari a tale

scopo (art. 32), rappresentano un complesso di eminenti valori che,

mentre rendono intollerabile la denunciata discriminazione, fondano a

loro volta specifiche incompatibilità.

La previsione, infatti, dell'art. 47- ter secondo cui soltanto alla

madre viene riconosciuto, mediante la concessione della detenzione

domiciliare, il diritto-dovere di assistere la prole infratreenne,

nega implicitamente al genitore l'esercizio dello stesso diritto e

l'adempimento dell'identico dovere per il caso in cui la madre manchi

o sia assolutamente impossibilitata ad espletare quel compito: eppure

si tratta di compiti doverosi che la Costituzione affida, invece,

alla pari responsabilità dei genitori.

Altrettanto dicasi per le provvidenze che la Costituzione impone

alla legge quando i genitori non siano in grado di espletare quei

compiti. La legge impugnata prevede bensì la provvidenza della

detenzione domiciliare per la madre detenuta, ma non analoga

provvidenza per il padre, quando questi versi nello stesso stato di

detenzione e la madre non vi sia, o sia comunque impossibilitata

all'osservanza di quei doveri.

Senonché, poi, se fino a questo punto la tutela dei diritti e dei

doveri dei genitori in condizioni di parità, nel generale contesto

dei diritti della famiglia, lascia intravvedere anche l'interesse

tuttaltro che secondario dei figli minori, con il secondo comma

dell'art. 31 la protezione dell'infanzia emerge in primo piano come

valore centrale, e con essa gli istituti necessari a quella

protezione.

L'articolo impugnato è, invece, particolarmente carente proprio

sotto tale profilo, perché, precludendo all'infante la possibilità

di ricevere l'assistenza del padre detenuto, quando la madre si trovi

nell'assoluta impossibilità di provvedere, viola direttamente anche

la protezione costituzionale che l'art. 31 accorda all'infanzia,

particolarmente in quanto non prevede, in tale caso e a tale scopo,

la detenzione domiciliare anche per il padre.

Principi tutti che, vuoi di per se stessi, vuoi in correlazione a

quello di eguaglianza, la Corte, del resto, ha già solennemente

riaffermato in analoghe situazioni, anche considerando la rilevante

influenza che essi hanno esercitato sui nuovi profili del diritto di

famiglia; con essi sono stati conferiti ad entrambi i genitori quei

compiti di mantenimento, educazione ed istruzione di cui parla l'art.

143 del codice civile, o è stata stabilita per entrambi, in

condizioni di parità, la potestà sui figli (art. 316 del codice

civile), o infine affidata a ciascuno di loro, in caso di assenza o

assoluto impedimento dell'altro, la titolarità esclusiva della detta

potestà (art. 317 del codice civile).

Si tratta di valori costituzionali già trasfusi nella legge del

lavoro (confronta art. 7 della legge 31 dicembre 1977 n. 903 che ha

concesso anche al padre l'astensione facoltativa dal lavoro, che la

legge n. 1204 del 1971 prevedeva soltanto per la madre durante il

primo anno di vita del bambino), che la Corte ha esteso ad altri

diritti (astensione obbligatoria dal lavoro e "riposi"), sempre

nell'ipotesi in cui la madre o non ci fosse o fosse comunque

impossibilitata a prestare assistenza al neonato (sentenza 19 gennaio

1987 n. 1).

La stessa ratio costituzionale che ha ispirato alla Corte le dette

estensioni deve ora giustificare, in analoga situazione, l'estensione

al padre della provvidenza della detenzione domiciliare, quando la

madre sia assolutamente impossibilitata a dare assistenza al neonato

nei primi mesi di vita.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47- ter, primo

comma, n. 1, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme

sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà), così come aggiunto dall'art.

13 della legge 10 ottobre 1986 n. 663 (Modifiche alla legge

sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà), nella parte in cui non

prevede che la detenzione domiciliare, concedibile alla madre di

prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, possa essere

concessa, nelle stesse condizioni, anche al padre detenuto, qualora

la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a

dare assistenza alla prole.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI