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Ordinanza 213/1990 ECLI:IT:COST:1990:213 Generato dall'IA

Ordinanza 213/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 213/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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professioni stesse), promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1989

Regesto Legislator

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Ordinanza 213/1990 · Corte costituzionale: professioni stesse), promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1989

Parole chiave

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autorizzazione di praticare a carico dell'assicurazione malattia inidoneità medica certificato sanitario autorizzazione provvisoria all'esercizio professionale ammissione all'avvocatura obbligo di autorizzazione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, del

D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini

delle professioni sanitarie e disciplina dell'esercizio delle

professioni stesse), promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1989

dal TAR del Veneto sul ricorso proposto da Dumitrescu Bartes Tudor

Alexandru contro l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri

della Provincia di Padova, iscritta al n. 644 del registro ordinanze

1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51,

prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che con l'ordinanza suddetta il TAR del Veneto ha

proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del

D.L.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233 - in riferimento all'art. 10,

terzo comma, della Costituzione - nella parte in cui, prevedendo

l'iscrizione all'albo dei medici per gli stranieri dotati della

relativa abilitazione, la limita ai cittadini di Stati con i quali il

Governo italiano abbia stipulato un accordo speciale sulla base della

reciprocità, senza consentirla, anche in mancanza di detti accordi,

agli stranieri ai quali sia impedito nello Stato di appartenenza

l'effettivo esercizio delle libertà democratiche;

Considerato che, nelle more del giudizio avanti la Corte

costituzionale, l'art. 10, settimo comma, della legge 28 febbraio

1990, n. 39, ha introdotto la possibilità per i cittadini

extracomunitari in possesso di laurea o di diploma conseguiti in

Italia di chiedere l'iscrizione agli albi professionali in deroga

alle disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza

italiana per l'esercizio delle relative professioni, e che pertanto

si rende necessaria una nuova valutazione della rilevanza della

questione di legittimità costituzionale da parte del giudice

rimettente, al quale vanno quindi rinviati gli atti rispettivi;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo

regionale del Veneto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI