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Ordinanza 208/1990 ECLI:IT:COST:1990:208 Generato dall'IA

Ordinanza 208/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 208/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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richiesta dell'imputato di essere giudicato con giudizio abbreviato e

Regesto Legislator

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Ordinanza 208/1990 · Corte costituzionale: richiesta dell'imputato di essere giudicato con giudizio abbreviato e

Parole chiave

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esclusione del dibattimento pubblico diritti della difesa rinvio del dibattimento diritto di essere sentito ritardo del ministero pubblico ricusazione del pubblico ministero
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.438 del codice

di procedura penale del 1988, promosso con ordinanza emessa il 28

novembre 1989 dal Tribunale di Crotone nel procedimento penale a

carico di Segreto Pasquale, iscritta al n.698 del registro ordinanze

1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.2,

prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Crotone, con ordinanza del 28

novembre 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, 102 e 111

della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 438 del

codice di procedura penale del 1988, là dove "consente al P.M., che

è parte del processo, di esprimere dissenso immotivato sulla

richiesta dell'imputato di essere giudicato con giudizio abbreviato e

di godere, quindi, di una riduzione automatica di pena, senza

parimenti consentire al Giudice di valutare la fondatezza del

dissenso";

Considerato che l'ordinanza è stata emessa prima del compimento

delle formalità di apertura del dibattimento di primo grado relativo

ad un procedimento già in corso alla data di entrata in vigore del

nuovo codice di procedura penale;

che, per quanto riguarda i procedimenti in corso a tale data, la

possibilità di far luogo a giudizio abbreviato è appositamente

disciplinata dall'art. 247 del testo delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988

(testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271); e

che, quindi, la norma denunciata non potrebbe ricevere diretta

applicazione nel giudizio a quo, data l'autonomia della disciplina

transitoria in materia rispetto alla disciplina codicistica (cfr.

sentenza n.66 del 1990; ordinanze n. 173 del 1990 e 174 del 1990);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice di procedura

penale del 1988, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 102 e 111

della Costituzione, dal Tribunale di Crotone con ordinanza del 28

novembre 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente e redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI