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Ordinanza 205/1990 ECLI:IT:COST:1990:205 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to school staff transfer rules as inapplicable due to newer regulations.

Numero d'incarto Ordinanza 205/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding school personnel transfer rules manifestly inadmissible. The Regional Administrative Court argued the challenged law violated rights to work and health by restricting transfers to only equivalent career levels. The Court ruled the issue inadmissible because newer regulations from 1987 already permitted transfers to lower qualifications for unfit staff.

Regesto Legislator

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Art. 26 comma 2 legge 87/1953; Art. 9 comma 2 norme integrative: A constitutional question is manifestly inadmissible when the challenged norm is no longer applicable due to subsequent legislation resolving the same issue.

Parole chiave

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manifestly inadmissible subsequent legislation school personnel transfer of duties constitutional question applicable norm administrative law trasferimento del personale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 26 comma 2 della legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9 comma 2 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
art. 3 della Costituzione
particolare - per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in
art. 32 della Costituzione
della salute, di cui all'art. 32 della Costituzione, venga a
art. 4 della Costituzione
rimettente, con l'art. 4 della Costituzione - il quale vuole siano

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
d.P.R. 31 maggio 1974, n. 420
d.P.R. 10 aprile 1987, n. 209
cui al d.P.R. 10 aprile 1987, n. 209;
d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347
del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, dettato per il personale degli
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.P.R.

31 maggio 1974, n. 420 (Norme sullo stato giuridico del personale non

insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie ed

artistiche), promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 1988 dal

Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione di Lecce,

sul ricorso proposto da Di Staso Giancarlo contro il Provveditore

agli studi di Lecce ed altri, iscritta al n. 634 del registro

ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia,

Sezione di Lecce, con ordinanza emessa il 27 aprile 1988, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli

artt. 3, 4, 32 e 38 della Costituzione, dell'art. 19 del d.P.R. 31

maggio 1974, n. 420, nella parte in cui, non consentendo agli

impiegati della carriera esecutiva di cui al decreto stesso la

possibilità di essere utilizzati a domanda in altro ruolo non

soltanto di corrispondente carriera ma anche di carriera inferiore,

non garantirebbe il diritto al lavoro e alla salute, nonché - in

particolare - per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in

quanto non verrebbero tutelati nella stessa misura lavoratori in

identiche situazioni solo perché appartenenti ad Amministrazioni

diverse;

che, a parere del giudice a quo, la disposizione impugnata

sacrificherebbe, sotto il primo profilo, il diritto al lavoro, in

quanto, ove questo fosse limitato da condizioni di salute

sfavorevoli, il legislatore sarebbe tenuto a porre in essere tutti

gli accorgimenti perché il principio costituzionale della tutela

della salute, di cui all'art. 32 della Costituzione, venga a

coordinarsi nella maniera più armonica possibile con l'altro

principio della tutela del diritto al lavoro;

che infine la norma impugnata contrasterebbe, secondo il giudice

rimettente, con l'art. 4 della Costituzione - il quale vuole siano

promosse condizioni tali da rendere effettivo il diritto al lavoro,

norma cui si connette la tutela di cui al successivo art. 35 nonché

con l'art. 38;

che è intervenuta, in rappresentanza e difesa del Presidente

del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato rilevando

l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della questione.

Considerato che, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 1985, al

personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola è

applicabile la normativa risultante dalla disciplina prevista

dall'accordo del 9 febbraio 1987, concernente il relativo comparto di

cui al d.P.R. 10 aprile 1987, n. 209;

che l'art. 23 del provvedimento citato consente al personale

riconosciuto permanentemente inidoneo allo svolgimento delle mansioni

del proprio profilo professionale di essere recuperato al servizio

attivo anche in compiti spettanti a qualifiche funzionali inferiori,

ove non sia possibile altrimenti;

che tale disposizione ha contenuto analogo a quello dell'art. 11

del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, dettato per il personale degli

enti locali ed assunto a tertium comparationis dal giudice

rimettente;

che quest'ultimo censura quindi una norma non applicabile alla

fattispecie del giudizio a quo, la quale risulta risolvibile

attraverso gli indicati strumenti normativi;

che, la proposta questione è, pertanto, manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.P.R. 31 maggio 1974,

n. 420 (Norme sullo stato giuridico del personale non insegnante

statale delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche),

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 32 e 38 della

Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia,

Sezione di Lecce, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI