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Ordinanza 204/1990 ECLI:IT:COST:1990:204 Generato dall'IA

Ordinanza 204/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 204/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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4 luglio 1988, n. 246 (Misure urgenti per il personale della scuola),

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 204/1990 · Corte costituzionale: 4 luglio 1988, n. 246 (Misure urgenti per il personale della scuola),

Parole chiave

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assegni di formazione accredito per compiti educativi sussidio per l'istruzione scolastica speciale bisogno di istruzione nomina di un impiegato statale autorità con potere di nomina

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge

4 luglio 1988, n. 246 (Misure urgenti per il personale della scuola),

promosso con ordinanza emessa il 9 ottobre 1989 dal Tribunale

amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, sui

ricorsi riuniti proposti da Bocchi Chiara ed altro contro il

Provveditorato agli studi di Parma, iscritta al n. 633 del registro

ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per

l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, con ordinanza emessa il 9 ottobre

1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 11 della legge 4

luglio 1988, n. 246, nella parte in cui non estende i benefici della

legge agli insegnanti di educazione tecnica nella Scuola media

nominati nell'anno scolastico 1981-82 con atto dei capi d'istituto;

che, secondo il giudice a quo, la legge n. 246 del 1988 non può

essere estesa ai supplenti di educazione tecnica nominati per l'anno

1981-82 dai capi d'istituto, non potendosi prescindere, ai fini della

concessione del beneficio, dal requisito del possesso della nomina

provveditoriale, come chiarito dalla Corte costituzionale nella

sentenza n. 249 del 1986;

che il giudice rimettente fonda il sospetto di

incostituzionalità della norma in oggetto sul principio, formulato

dalla stessa Corte costituzionale nella citata sentenza, secondo cui,

in regime di preclusione degli incarichi, la supplenza annuale, sia

pure diversamente denominata, non è in sostanza che un incarico

annuale;

che, ad avviso del giudice a quo, tale principio, sebbene

affermato dalla Corte costituzionale a proposito delle supplenze

conferite dal provveditore agli studi, non può non trovare

applicazione a proposito degli insegnanti di applicazioni tecniche

con nomina annuale per l'anno 1981-82, che erano stati esclusi dalla

possibilità di incarichi e comunque di supplenze da parte del

provveditore agli studi - e ciò indipendentemente dal possesso di

determinati requisiti (titolo di studio, abilitazione ecc.) - e che

non erano stati presi in considerazione dalla successiva legislazione

di sanatoria;

che è intervenuto nel presente giudizio il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello

Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata;

Considerato che questa Corte ha già avuto modo di sottolineare

l'impossibilità di comparare la situazione dei docenti con incarico

conferito dal provveditore agli studi rispetto a quella dei

beneficiari di nomine effettuate dai capi d'istituto, attesa la

diversità di posizioni espresse dalla collocazione in differenti

graduatorie nonché la garanzia procedimentale che assiste il

conferimento dell'incarico in sede provinciale (cfr. sentenza n. 282

del 1987);

che, inoltre, la preclusione dell'assegnazione degli incarichi

in argomento, legislativamente sancita per i docenti di applicazioni

tecniche, trova una sua razionale giustificazione nella esigenza di

garantire una sia pur graduale sistemazione dei ruoli a tutti quegli

insegnanti reclutati nel precedente regime che prevedeva distinte

cattedre di applicazioni tecniche maschili e femminili, onde, per

tale categoria, si è posta con particolare evidenza la necessità

del contenimento dei "soprannumerari";

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 11 della legge 4 luglio 1988, n. 246 (Misure

urgenti per il personale della scuola), sollevata, in relazione

all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale

per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, con l'ordinanza di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI