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Ordinanza 197/1990 ECLI:IT:COST:1990:197 Generato dall'IA

Ordinanza 197/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 197/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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il 3 dicembre 1988 dalla Commissione tributaria di 2° grado di Rieti

Regesto Legislator

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art. 24 della Costituzione; Ordinanza 197/1990 · Corte costituzionale: il 3 dicembre 1988 dalla Commissione tributaria di 2° grado di Rieti

Parole chiave

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tempestività tributaria ritardo ingiustificato opposizione tardiva proroga del termine tempestività dell'inoltro inosservanza del termine perentorio

Disposizioni normative citate

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art. 24 della Costituzione
ulteriore lesione del principio di cui all'art. 24 della
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

25 ottobre 1985, n. 592 (Modifiche alle norme sulla proroga dei

termini di prescrizione e di decadenza per il mancato o irregolare

funzionamento degli uffici finanziari) promosso con ordinanza emessa

il 3 dicembre 1988 dalla Commissione tributaria di 2° grado di Rieti

sul ricorso proposto da Pitoni Adolfo ed altra contro l'Ufficio del

Registro di Rieti, iscritta al n. 482 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio per un accertamento di

valore relativo all'imposta di registro, la Commissione tributaria di

secondo grado di Rieti, dovendo decidere in ordine alla tempestività

del ricorso introduttivo, con ordinanza in data 3 dicembre 1988, ha

sollevato in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 25

ottobre 1985, n. 592;

che la norma impugnata viene censurata nella parte in cui,

disponendo la proroga di soli termini che scadono durante il periodo

di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, non

considera in alcun modo quei termini che, pur scadendo

successivamente, comunque decorrono nell'anzidetto periodo;

che tale omissione determinerebbe un'ingiustificata disparità

di trattamento nella regolamentazione di situazioni sostanzialmente

identiche e connesse all'esercizio del medesimo diritto, con

ulteriore lesione del principio di cui all'art. 24 della

Costituzione;

che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato eccependo,

in via preliminare, l'irrilevanza della questione e, nel merito, la

manifesta infondatezza della stessa;

Considerato che la questione appare rilevante in quanto, come

evidenziato nell'ordinanza di rimessione, dalla sua definizione

dipende la decisione in ordine alla ritualità del ricorso

introduttivo;

che, per quanto attiene al merito, questa Corte, nell'esaminare

una fattispecie legislativa analoga alla presente, ha già ritenuto

che "... la scelta discrezionale compiuta dal legislatore, diretta

non tanto a sanare tutti gli effetti" che l'evento di carattere

eccezionale "può aver prodotto sull'esercizio dei diritti, ma

soltanto quegli effetti che, incidendo direttamente sulla scadenza

dei termini processuali, possano aver ostacolato in misura più

consistente la tutela giurisdizionale, non appare affatto

irragionevole" (ord. n. 650 del 1988);

che in tale principio, che va, anche in questo caso, ribadito,

è insita l'affermazione, seppur implicita, dell'eterogeneità delle

situazioni poste a raffronto dal giudice a quo, non potendosi

ritenere che l'impedimento nell'esercizio del diritto derivante dalla

scadenza del termine nel periodo in cui si verifica l'evento

straordinario sia assimilabile alla mera difficoltà, che potrebbe

derivare dal decorso del termine nello stesso periodo, in quanto, in

quest'ultimo caso, l'esercizio del diritto, anche se reso più

difficoltoso, non è comunque impedito;

che, infine, anche in relazione all'ipotesi - peraltro

inconferente rispetto alla fattispecie oggetto del giudizio a quo del

termine processuale scadente un solo giorno dopo la cessazione del

disservizio, non può che ribadirsi quanto già affermato

nell'ordinanza n. 650 del 1988 e cioè che tale evenienza "...

costituisce un mero inconveniente inidoneo ad inficiare la

ragionevolezza" della valutazione operata dal legislatore

"nell'intento di contemperare l'esigenza di assicurare la tutela dei

diritti in periodi straordinari, con quella di evitare un eccessivo

prolungamento delle situazioni a scapito della certezza dei

rapporti";

che la questione va quindi dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle

Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1985, n. 592

(Modifiche alle norme sulla proroga dei termini di prescrizione e di

decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici

finanziari) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Rieti,

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI