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Ordinanza 195/1990 ECLI:IT:COST:1990:195 Generato dall'IA

Ordinanza 195/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 195/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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penale a carico di Di Feo Carlo ed altri, con ordinanza del 1° luglio

Regesto Legislator

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Ordinanza 195/1990 · Corte costituzionale: penale a carico di Di Feo Carlo ed altri, con ordinanza del 1° luglio

Parole chiave

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responsabilità per i danni ambientali immunità giurisdizionale statale credito di restituzione statale diritto ad un ambiente sano protezione della natura e del paesaggio giurisdizione costituzionale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo e

terzo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del

Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale),

promosso con ordinanza emessa il 1° luglio 1989 dal Pretore di Vallo

della Lucania nei procedimenti penali riuniti a carico di Di Feo

Carlo ed altri, iscritta al n. 592 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Vallo della Lucania, nel processo

penale a carico di Di Feo Carlo ed altri, con ordinanza del 1° luglio

1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

18, primo e terzo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349, nella

parte in cui, anche in materia di danno ambientale di contenuto

paesaggistico, non attribuisce alla Regione il diritto al

risarcimento del danno e la relativa azione civile;

che, a parere del giudice remittente, risulterebbero violati gli

artt. 5, primo comma, della Costituzione (riconoscimento delle

autonomie locali), 9, secondo comma, della Costituzione (tutela del

paesaggio), 24, primo comma, della Costituzione (tutela giudiziaria)

e 117 della Costituzione (competenza regionale);

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello

Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,

che ha concluso per la non fondatezza della questione;

Considerato che, a parte il rilievo secondo cui l'ambiente, pur

essendo un bene immateriale unitario, ha varie componenti, ciascuna

delle quali può costituire, anche isolatamente e separatamente,

oggetto di cura e di tutela (come per esempio il paesaggio), la norma

dispone che il risarcimento del danno c.d. ambientale spetta allo

Stato ma che la relativa azione, anche se esercitata in sede penale,

è promossa non solo dallo Stato ma anche dagli enti territoriali sui

quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo, e quindi anche dalla

Regione per i beni siti in essa;

che, pertanto, la Regione può costituirsi parte civile nel

processo penale contro gli autori del fatto produttivo del danno

ambientale di beni siti in territorio regionale per esercitare in

quella sede la relativa azione di risarcimento;

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 18, primo e terzo comma, della legge 8

luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme

in materia di danno ambientale), in riferimento agli artt. 5, 9, 24 e

117 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Vallo della Lucania

con la ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI