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Sentenza 182/1990 ECLI:IT:COST:1990:182 Generato dall'IA

Sentenza 182/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 182/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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vertente tra l'I.N.P.S. e Bossutto Luisa ed altre, iscritta al n. 525

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Sentenza 182/1990 · Corte costituzionale: vertente tra l'I.N.P.S. e Bossutto Luisa ed altre, iscritta al n. 525

Parole chiave

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cumulo delle pensioni reintegrazione dei beneficiari di una rendita divieto di cumulo delle prestazioni rendita minima rendita complementare cumulo di prestazioni d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo

comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione

dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i

superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari

coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i

lavoratori autonomi), e dell'art. 1, secondo comma, della legge 12

agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei

trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per

l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti

degli artigiani e loro familiari), promosso con ordinanza emessa il

19 ottobre 1988 dal Tribunale di Bologna nel procedimento civile

vertente tra l'I.N.P.S. e Bossutto Luisa ed altre, iscritta al n. 525

del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Bossutto Luisa ed altre;

Udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1990 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Nel corso di un giudizio in cui l'I.N.P.S. aveva proposto appello

avverso la sentenza di primo grado, dichiarativa dell'obbligo di

integrare al minimo alcune pensioni, il Tribunale di Bologna, con

ordinanza emessa il 19 ottobre 1988, ha sollevato, in relazione

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale: 1) dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio

1966, n. 613, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo

della pensione di riversibilità a carico della Gestione speciale

commercianti per i titolari: a) di pensione diretta a carico dello

Stato; b) di pensione diretta a carico della Cassa per le pensioni ai

dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.); 2) dell'art. 1, secondo

comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339, nella parte in cui non

consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità a

carico della Gestione speciale artigiani per i titolari di pensione

di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

A parere del giudice a quo, le situazioni prospettate

risulterebbero del tutto analoghe a quelle già risolte da numerose

sentenze di questa Corte che hanno riconosciuto il diritto

all'integrazione al minimo in molteplici ipotesi.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte si sono costituite le parti

private, insistendo per la declaratoria d'illegittimità

costituzionale delle norme impugnate.

1. - Oggetto del dubbio di legittimità costituzionale sono:

l'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613

(Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la

vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai

loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti

pensionistici per i lavoratori autonomi), e l'art. 1, secondo comma,

della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il

miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione

speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e

superstiti degli artigiani e loro familiari). Nel giudizio a quo tali

norme sono invocate dall'I.N.P.S. in quanto, rispettivamente,

preclusive dell'integrazione al minimo: a) della pensione di

riversibilità a carico della Gestione speciale commercianti per i

titolari di pensione diretta a carico dello Stato, nonché per i

percettori di pensione diretta a carico della Cassa per le pensioni

ai dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.); b) del medesimo

trattamento indiretto a carico della Gestione speciale artigiani per

i titolari di pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione

generale obbligatoria.

2. - La questione sub a) è già stata sottoposta alla Corte nella

prima delle due ipotesi di contitolarità di pensioni e la relativa

norma è stata dichiarata, sotto tale profilo, illegittima con la

sentenza n. 504 del 1989, onde va, a riguardo, pronunciata

declaratoria di manifesta inammissibilità.

3. - È fondata la questione di legittimità del citato art. 19

nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della

pensione di riversibilità erogata dalla Gestione speciale

commercianti per i titolari di pensione diretta a carico della

C.P.D.E.L., allorché, per effetto del cumulo venga superato il

trattamento minimo garantito.

Trattasi di una delle residue ipotesi di operatività della

preclusione all'integrazione al minimo per i titolari di più

pensioni, principio ormai espunto dall'ordinamento in virtù di

numerose decisioni della Corte (salvo il limite temporale

rappresentato dall'entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre

1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre

1983, n. 638, che ha disciplinato ex novo la materia).

In più occasioni è stata altresì sottolineata la natura

meramente contabile-finanziaria della distinzione tra le diverse

Gestioni, almeno ai fini che qui interessano (cfr. sentenze n. 355

del 1989 e n. 488 del 1989) e si è formulato l'auspicio che

l'I.N.P.S. si adegui alle ormai consolidate affermazioni in materia

anche con riguardo alla definizione delle controversie ancora

pendenti (cfr. sentenza n. 373 del 1989).

4. - Con la sentenza n. 81 del 1989, l'art. 1, secondo comma,

della legge 12 agosto 1962, n. 1339 è stato dichiarato illegittimo

in riferimento ad ogni sua possibile applicazione atta ad impedire

l'integrazione in argomento e quindi, la relativa questione è

manifestamente inammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19,

secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione

dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i

superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari

coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i

lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione

al minimo della pensione di riversibilità a carico della Gestione

speciale commercianti nell'ipotesi di cumulo con pensione diretta a

carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale della medesima norma, già dichiarata

illegittima, per il caso di cumulo con pensione diretta a carico

dello Stato, con sentenza n. 504 del 1989;

3) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge

12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei

trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per

l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti

degli artigiani e loro familiari), già dichiarato illegittimo con

sentenza n. 81 del 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI