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Ordinanza 18/1990 ECLI:IT:COST:1990:18 Generato dall'IA

Ordinanza 18/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 18/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina

Regesto Legislator

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Ordinanza 18/1990 · Corte costituzionale: comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina

Parole chiave

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rinuncia al dibattimento orale udienza dibattimentale udienza fallimentare contenzioso tributario esame degli atti fiscali diritto di essere sentito
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27, ultimo

comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina

del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa il 27

aprile 1989 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile

vertente tra fallimento Romana Combustibili s.r.l. e Amministrazione

Finanziaria dello Stato, iscritta al n. 353 del registro ordinanze

1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35,

prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione del fallimento Romana Combustibili

s.r.l.;

Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 27

aprile 1989 (R.O. n. 353 del 1989) nel ricorso proposto da fallimento

Romana Combustibili s.r.l. avverso la decisione della Commissione

Tributaria Centrale n. 13170/76 del 14 dicembre 1987, concernente un

ruolo straordinario, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 101,

primo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 27, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 636;

che, ad avviso del giudice remittente, la esclusione, disposta

dalla norma impugnata, della fase di discussione orale nei giudizi

davanti alla Commissione Tributaria Centrale priverebbe tali giudizi

del fondamentale mezzo di garanzia dell'attuazione dei principi di

trasparenza, di uguaglianza e di universalità, immanenti nella

funzione giurisdizionale, nei suoi vari gradi e nelle sue varie fasi,

e dei quali è stata già riconosciuta l'applicabilità (sentenza n.

450 del 1989, concernente la pubblicità delle udienze davanti alle

Commissioni Tributarie di primo e secondo grado);

che si è costituita la parte privata richiedendo l'esame di

ufficio della questione anche in relazione al combinato disposto del

terzo e del quarto comma dell'art. 1 della legge 22 maggio 1989, n.

198 (Pubblicità delle udienze dinanzi alle Commissioni Tributarie),

sopravvenuta nelle more.

Considerato che tale legge, con l'art. 1, terzo comma, ha

soppresso l'ultimo comma dell'art. 27 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.

636;

che, pertanto, si rende necessario il riesame da parte del

giudice a quo della rilevanza della questione sollevata, per cui gli

atti gli devono essere restituiti;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI