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Ordinanza 178/1990 ECLI:IT:COST:1990:178 Generato dall'IA

Ordinanza 178/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 178/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa

Regesto Legislator

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art. 24 della Costituzione; Ordinanza 178/1990 · Corte costituzionale: riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa

Parole chiave

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tardivo pagamento delle spese azione creditoria opposizione tardiva fatture impagate omissione del contribuente contributi di previdenza impagati

Disposizioni normative citate

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art. 24 della Costituzione
costituzionale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, della
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 98, sesto

comma, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 602 (Disposizioni sulla

riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa

il 9 marzo 1989 dalla Commissione Tributaria di I° grado di Orvieto

sul ricorso proposto da Cardinali Franco quale presidente della

S.p.a. "Partecipazioni e Gestioni Elettroniche" contro l'Ufficio

Imposte Dirette di Orvieto, iscritta al n. 640 del registro ordinanze

1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51,

prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che nel corso del procedimento iniziato da Cardinali

Franco, legale rappresentante della "Partecipazioni e Gestioni

Elettroniche" S.p.a., avverso l'avviso di mora per omesso o ritardato

pagamento delle ritenute alla fonte IRPEF per il 1983, notificatogli

nella veste di obbligato solidale ai sensi dell' art. 98, sesto

comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la Commissione

Tributaria di I° grado di Orvieto, con ordinanza del 5 marzo 1989

(R.O. n. 640 del 1989), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, della

citata norma, nella parte in cui non prevede la notifica

all'obbligato in solido dell'avviso di accertamento per il pagamento

delle soprattasse e delle pene pecuniarie;

che, ad avviso della Commissione remittente, l'omessa notifica

di tale avviso precluderebbe al responsabile solidale la possibilità

di intervenire a tutela dei propri interessi nel processo tributario

fin dal suo inizio;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio

in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha

concluso per la manifesta infondatezza delle questione.

Considerato che la questione è stata dichiarata non fondata

(sentenza n. 348 del 1987) e, successivamente, manifestamente

infondata (ordd. nn. 48 e 591 del 1988, 246 del 1989);

che nell'ordinanza di rimessione non sono stati dedotti profili

nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata;.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 98, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul

reddito), in riferimento all'art. 24 della Costituzione, sollevata

dalla Commissione Tributaria di I grado di Orvieto con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI