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Ordinanza 177/1990 ECLI:IT:COST:1990:177 Generato dall'IA

Ordinanza 177/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 177/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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agosto 1950, n. 648 e del corrispondente art. 64 legge 18 marzo 1968,

Regesto Legislator

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Ordinanza 177/1990 · Corte costituzionale: agosto 1950, n. 648 e del corrispondente art. 64 legge 18 marzo 1968,

Parole chiave

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parentela discendente figlio naturale fratelli e sorelle diritto di conoscere i propri ascendenti diritti dello stato di famiglia
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 71 della legge

10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle

pensioni di guerra) e dell'art. 64 della legge 18 marzo 1968, n. 313

(Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), promosso

con ordinanza emessa l'11 gennaio 1989 dalla Corte dei conti, sul

ricorso proposto da Grassetti Ida Rosa, iscritta al n. 655 del

registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che la Corte dei conti ha sollevato, con ordinanza emessa

in data 11 gennaio 1989 (pervenuta il 12 dicembre 1989), questione

incidentale di legittimità costituzionale "dell'art. 71 legge 10

agosto 1950, n. 648 e del corrispondente art. 64 legge 18 marzo 1968,

n. 313 e norme derivate, nella parte in cui non si prevede che, in

mancanza di altri chiamati, accanto ai legittimi, ovvero,

alternativamente, in assenza dei legittimi, anche i fratelli e le

sorelle naturali quali soggetti di diritto al trattamento

privilegiato indiretto di guerra", in riferimento agli artt. 3 e 30,

terzo comma, Cost.;

Considerato che la questione si pone esclusivamente per un

ristretto ambito temporale, giacché il beneficio richiesto è stato

concesso dall'art. 57 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, norma

questa poi abrogata, per tutti i collaterali, dall'art. 5 della legge

6 ottobre 1986, n. 656;

che, in tale contesto normativo, va richiamato quanto questa

Corte ha più volte statuito affermando che un trattamento

differenziato può essere giustificato dallo stesso fluire del tempo

costituendo questo, di per sé, "un elemento diversificatore" (cfr.

da ultimo ordinanza n. 441 del 1989);

che pertanto la questione, posta peraltro sulle norme

antecedenti al d.P.R. n. 915 del 1978 anziché sulle disposizioni di

tale d.P.R. che regolano in via transitoria la decorrenza del

beneficio in parola, va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 71 della legge 10 agosto 1950, n. 648

(Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) e

dell'art. 64 della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della

legislazione pensionistica di guerra), in riferimento agli artt. 3 e

30, terzo comma, della Costituzione, sollevata dalla Corte dei conti

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI