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Ordinanza 175/1990 ECLI:IT:COST:1990:175 Generato dall'IA

Ordinanza 175/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 175/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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civile vertente tra Ruschini Romeo ed altri e Pepe Luigi, iscritta al

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 175/1990 · Corte costituzionale: civile vertente tra Ruschini Romeo ed altri e Pepe Luigi, iscritta al

Parole chiave

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scelta del fornitore di prestazioni modello assicurativo nell'assicurazione malattia esenzione dall'assicurazione malattie divieto di rappresentanza dell'avvocato difetto di responsabilità comunale inidoneità medica

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 9, della

legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità e

incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale,

comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli

addetti al servizio sanitario regionale), promosso con ordinanza

emessa il 2 ottobre 1989 dal Tribunale di Lecce nel procedimento

civile vertente tra Ruschini Romeo ed altri e Pepe Luigi, iscritta al

n. 676 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno

1990;

Visto l'atto di costituzione di Pepe Luigi nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Tribunale di Lecce, con ordinanza emessa il 2

ottobre 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 2 n. 9 della

legge 23 aprile 1981 n. 154, nella parte in cui non prevede

l'ineleggibilità a consigliere comunale dei medici convenzionati con

le Unità Sanitarie Locali;

che l'indicato Tribunale, riportandosi alla identica questione

già da esso sollevata con due ordinanze 12 dicembre 1988 (R.O. nn.

244 e 245/89), dubita della legittimità costituzionale della norma,

che, non prevedendo la ineleggibilità dei medici convenzionati,

introdurrebbe un ingiustificato trattamento preferenziale per questi

ultimi nei confronti dei legali rappresentanti e dei dirigenti delle

strutture convenzionate, per i quali invece la ineleggibilità è

prevista;

Considerato che con sentenza n. 510, relativa alle citate

ordinanze di rimessione nn.244 e 245 del 1989, la questione è già

stata dichiarata non fondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte

Costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 n. 9 della legge 23 aprile 1981 n. 154

(Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità alle cariche

di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e

in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario

regionale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dal Tribunale di Lecce, con ordinanza 2 ottobre 1989, iscritta al n.

676 del registro ordinanze 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI