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Ordinanza 172/1990 ECLI:IT:COST:1990:172 Generato dall'IA

Ordinanza 172/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 172/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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il 18 novembre 1988 ed il 9 dicembre 1988 (nn. tre ordd.) dal Pretore

Regesto Legislator

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Ordinanza 172/1990 · Corte costituzionale: tre ordd.) dal Pretore

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali sanzione sproporzionata modalità di calcolo dell'ammenda sanzioni pecuniarie riesame dell'entità pena contributo per l'assistenza
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 116 del regio

decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno

bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali

dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di

Sicilia) e dell'art. 139 della legge 24 novembre 1981, n. 689

(Modifiche al sistema penale) promossi con quattro ordinanze emesse

il 18 novembre 1988 ed il 9 dicembre 1988 (nn. tre ordd.) dal Pretore

di Cosenza, iscritte ai nn. 622, 623, 624 e 625 del registro

ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 50, prima serie speciale dell'anno 1989;

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, il Pretore di

Cosenza ha sollevato, in riferimento all'art. 25, secondo comma,

Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 116 del

regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e 139 della legge 24 novembre

1981, n. 689, nella parte in cui prevedono circostanze aggravanti dei

delitti tipizzati dal predetto art. 116 del regio decreto n. 1736 del

1933, lasciandole indefinite e rimettendole alla discrezionalità del

giudice;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della

questione;

Considerato che, in ragione dell'identità delle questioni

sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti;

che la questione di legittimità costituzionale prospettata

dalle ordinanze di rimessione è stata dichiarata, da questa Corte,

non fondata con sentenza n. 169 del 1985 nonché manifestamente

infondata, con ordinanze nn. 461 del 1987, 1100 del 1988 e 434 del

1989;

che il Pretore di Cosenza non svolge argomentazioni nuove od

idonee ad indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza;

che, pertanto, la sollevata questione di legittimità

costituzionale va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale degli artt. 116 del regio

decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno

bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali

dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di

Sicilia) e 139 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al

sistema penale) sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma,

Cost., dal Pretore di Cosenza, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI