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Ordinanza 170/1990 ECLI:IT:COST:1990:170 Generato dall'IA

Ordinanza 170/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 170/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dell'erogazione in forma indiretta dell'indennità premio di servizio

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 170/1990 · Corte costituzionale: dell'erogazione in forma indiretta dell'indennità premio di servizio

Parole chiave

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pensione d'invalidità elargizione per giubileo indennità di anzianità indennità di disoccupazione dell'assicurato prestazione non contributiva prestazioni assicurative correnti

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
1988 ed all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo

comma, lett. b, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in

materia previdenziale per il personale degli enti locali), promosso

con ordinanza emessa il 23 agosto 1988 dal Pretore di Genova nel

provvedimento civile vertente tra Poggi Carlo e l'I.N.A.D.E.L.,

iscritta al n. 497 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie, dell'anno

1989;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.D.E.L.;

Udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1990 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Genova, in un giudizio promosso nei

confronti dell'I.N.A.D.E.L. dal figlio maggiorenne superstite di un

dipendente comunale deceduto in attività di servizio il 28 marzo

1982, avente ad oggetto la corresponsione dell'indennità premio di

servizio, con ordinanza in data 23 agosto 1988, pervenuta alla Corte

il 6 ottobre 1989 (R.O. n. 497 del 1989), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, lett. b,

della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui, ai fini

dell'erogazione in forma indiretta dell'indennità premio di servizio

per la prole maggiorenne, richiede i requisiti della permanente

inabilità a lavoro proficuo, della nullatenenza e della convivenza a

carico dell'iscritto alla data del suo decesso;

che, secondo il giudice remittente risulterebbe violato l'art. 3

della Costituzione in quanto si verificherebbe una duplice disparità

di trattamento: sia rispetto ai collaterali, cui spetta la suddetta

indennità, senza condizioni, a seguito della sentenza n. 821 del

1988 della Corte costituzionale; sia rispetto ai superstiti dei

dipendenti statali, ai quali l'E.N.P.A.S. eroga, senza limitazioni,

l'indennità di buonuscita, analoga, nella struttura e nelle

finalità, a quella in discussione;

che l'I.N.A.D.E.L., costituitosi in questo giudizio, ha dedotto

che la disciplina dell'indennità premio di servizio debba ritenersi

equiparata a quella dell'indennità di buonuscita solo per effetto

delle "radicali modifiche" introdotte con le leggi n. 440 del 1987 e

n. 153 del 1988; ma che, in base all'art. 22 della citata legge n.

440 del 1987, tale equiparazione decorre "dal 3 maggio 1982" e quindi

non può spiegare effetti nella specie in quanto il decesso

dell'iscritto è anteriore a tale data.

Considerato che questa Corte ha già dichiarato manifestamente

infondata la stessa questione ora riproposta (sentenza n. 221 del

1984; ordinanze n. 294 del 1983 e 20 del 1987) per mancanza di

omogeneità tra la identità in esame e quella di buonuscita erogata

dall'E.N.P.A.S. agli statali;

che, secondo quanto già rilevato con sentenza n. 821 del 1988,

detta omogeneità è stata realizzata con l'art. 22 del decreto-legge

31 agosto 1987, n. 359, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440,

i cui effetti, secondo l'art. 6 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.

69, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 153, decorrono dal 3

maggio 1982;

che quest'ultima disposizione non è stata impugnata;

che in tale situazione permane la già rilevata disomogeneità

tra i due trattamenti di fine rapporto posti a raffronto dal giudice

remittente;

che, quindi, la questione sollevata va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3, secondo comma, lett. b, della legge 8

marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il

personale degli enti locali), in riferimento alla sentenza n. 821 del

1988 ed all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di

Genova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI