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Ordinanza 167/1990 ECLI:IT:COST:1990:167 Generato dall'IA

Ordinanza 167/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 167/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma,

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 167/1990 · Corte costituzionale: 5, primo comma,

Parole chiave

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diritti a pensione soppressione della rendita revisione trattamento economico, previdenza sociale reintegrazione dei beneficiari di una rendita rideterminazione degli alimenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 della Costituzione
riferimento all'art. 3 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma,

della legge 29 dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei livelli dei

trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni), promosso con

ordinanza emessa il 16 marzo 1989 dalla Corte dei conti, sezione

giurisdizionale per la Sardegna, sul ricorso proposto da Boi

Giovanni, iscritta al n. 373 del registro ordinanze 1989 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie

speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di costituzione di Boi Giovanni, nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 28 novembre 1989 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Uditi l'avv. Tommaso Palermo per Boi Giovanni e l'Avvocato dello

Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio in cui il ricorrente,

appuntato del Corpo delle Guardie di Finanza in congedo dal 4

settembre 1953, aveva impugnato tutti i provvedimenti di liquidazione

della pensione emessi nei suoi confronti (richiedendo la

riliquidazione della pensione stessa sulla base del trattamento

economico attribuito al pari grado in servizio, "con aggancio

automatico per ogni sopravvenienza futura"), la Corte dei conti,

sezione giurisdizionale per la Sardegna, ha sollevato, con ordinanza

emessa il 16 marzo 1989, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 5, primo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che il giudice a quo osserva come il ricorrente non abbia titolo

alla riliquidazione della pensione sulla base dei trattamenti

economici accordati dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e dalle norme

successive, ma sia esclusivamente destinatario di una serie di

disposizioni a carattere perequativo (cfr. in particolare l'art. 14,

quinto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito,

con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonché la

legge 17 aprile 1985, n. 141 e, da ultimo, la denunciata legge 29

dicembre 1988, n. 544);

che la censura concerne appunto la legittimità di quest'ultima

normativa asseritamente impeditiva dell'adeguamento dei trattamenti

di quiescenza a quelli di attività, in quanto il legislatore, con

l'art. 5 della legge n. 544 del 1988, avrebbe disatteso le

indicazioni della giurisprudenza costituzionale, prevedendo - per il

solo personale che non aveva beneficiato della precedente

riliquidazione con il riconoscimento dell'anzianità pregressa - un

ulteriore intervento ancora una volta basato sul principio

perequativo;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la

eclaratoria d'infondatezza;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la

parte privata insistendo per la declaratoria d'illegittimità

costituzionale.

Considerato che con le leggi 27 dicembre 1989, n. 407 ("legge

finanziaria") e 27 dicembre 1989, n. 409 ("legge di bilancio") sono

stati disposti stanziamenti onde risolvere il problema della

perequazione dei trattamenti di pensione nel settore pubblico ed in

quello privato (cfr. rispettivamente, tabella A - Ministero del

tesoro e tabella n. 2, elenco n. 6, capitolo n. 6856);

che, quindi, risulta ormai avviato, con l'attenzione e l'urgenza

da tempo auspicati, l'iter legislativo volto ad eliminare le

molteplici sperequazioni in atto, attraverso i necessari e prossimi

provvedimenti legislativi d'attuazione delle leggi citate;

che appare quindi opportuno che il giudice a quo esamini

nuovamente la prospettata questione alla stregua dell'indicato quadro

di riferimento normativo, che vincola il legislatore ad un impegno

finanziario sensibilmente crescente nell'arco del prossimo triennio;

che va perciò disposta la restituzione degli atti alla Corte

dei conti, sezione giurisdizionale per la Sardegna.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti relativi all'ordinanza in

epigrafe alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la

Sardegna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990;

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI