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Ordinanza 152/1990 ECLI:IT:COST:1990:152 Generato dall'IA

Ordinanza 152/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 152/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti, iscritta

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 152/1990 · Corte costituzionale: di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti, iscritta

Parole chiave

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riduzione delle prestazioni pensione di anzianità soppressione della rendita rendita d'invalidità della previdenza professionale accredito di vecchiaia indennità di anzianità

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto

comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 ("Norme in materia di

previdenza per gli ingegneri e gli architetti"), promosso con

ordinanza emessa il 27 luglio 1989 dal Pretore di Latina nel

procedimento civile vertente tra Ballotta Luigi e la Cassa Nazionale

di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti, iscritta

al n. 632 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno

1989;

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso dall'ing. Luigi

Ballotta contro la Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri e

gli architetti, il Pretore di Latina, con ordinanza del 27 luglio

1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma,

della legge 3 gennaio 1981, n. 6, il quale prevede la riduzione di un

terzo della pensione di vecchiaia quando il titolare conservi

l'iscrizione all'albo professionale;

Considerato che la questione è già stata decisa da questa Corte

con la sentenza 2 marzo 1990, n. 99, che ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale della norma denunciata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge 3

gennaio 1981, n. 6 ("Norme in materia di previdenza per gli ingegneri

e gli architetti") - già dichiarato costituzionalmente illegittimo

dalla sentenza n. 99 del 1990, sollevata dal pretore di Latina con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI